Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.2 istituti di prevenzione e pena |
Data: | 05/06/1965 |
Numero: | 752 |
Sommario |
Art. 1. La tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 111, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena è [...] |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, è sostituito dal seguente |
Art. 3. Le nuove misure delle retribuzioni, risultanti dalla applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla gratificazione a titolo di [...] |
Art. 4. L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 25 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1963, è soppresso |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio [...] |
§ 69.2.20 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 752.
Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
(G.U. 9 luglio 1965, n. 168)
La tabella allegata alla
Il primo comma dell'art. 3 della
"Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 1.383.300".
Le nuove misure delle retribuzioni, risultanti dalla applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del
Esse sono altresì utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell'art. 2 del
L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 25 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1963, è soppresso.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.
Tabella unica delle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena [1]
Gruppi o qualifiche |
Cappellani |
Suore |
Maestri ed insegnanti diversi |
I |
571.100 |
592.700 |
571.100 |
II |
592.700 |
603.500 |
604.700 |
III |
603.500 |
615.500 |
628.700 |
IV |
615.500 |
628.700 |
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V |
628.700 |
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VI |
647.900 |
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[1] Tabella così sostituita dall'art. 33 del