§ 69.1.29 - Legge 23 gennaio 1963, n. 2.
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.1 amnistia indulto e condono
Data:23/01/1963
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Amnistia
Art. 2.  Indulto
Art. 3.  Esclusioni oggettive
Art. 4.  Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia
Art. 5.  Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto
Art. 6.  Condizioni per la concessione dei benefici per i reati finanziari
Art. 7.  Revoca dell'indulto
Art. 8.  Termine di efficienza dei benefici
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 69.1.29 - Legge 23 gennaio 1963, n. 2.

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto.

(G.U. 24 gennaio 1963, n. 21)

 

 

     Art. 1. Amnistia

     Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

     a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;

     b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'art. 62, n. 4 del Codice penale;

     c) per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'art. 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'art. 585 in relazione all'art. 577 capoverso dello stesso Codice;

     d) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.

     L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale.

 

          Art. 2. Indulto

     Fuori dei casi preveduti dall'art. 1, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

     a) nella misura non superiore a un anno per le pene detentive e non superiore a lire un milione per le pene pecuniarie sole o congiunte a dette pene;

     b) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte a dette pene, riguardo a coloro che alla data del decreto del Presidente della Repubblica non abbiano superato gli anni 18 ovvero abbiano compiuto gli anni 70.

     Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore a sei mesi.

     Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, preveduta dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore ad un terzo della pena, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922 ed all'art. 2 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n.480.

 

          Art. 3. Esclusioni oggettive

     Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto, fatta eccezione per l'indulto preveduto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, non si applica al reati indicati nell'ultimo comma dell'art. 1, nonchè ai reati preveduti dagli articoli 314, 315, 317, 439, 440, 441, 519, 520, 628 capoverso secondo, 629 capoverso e 630 del Codice penale, dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 e dagli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dall'art. 174 del Codice penale militare di pace, dal capo quarto del titolo secondo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dall'art. 115 del Codice penale militare di guerra.

 

          Art. 4. Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia

     Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

     a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

     b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

     c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza preveduti dall'art. 69 secondo e terzo comma del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

     d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

 

          Art. 5. Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto

     Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati indicati nell'ultima parte dell'art. 2, la amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad un anno, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

     Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni prevedute dal comma precedente.

     Si farà luogo alla concessione dell'indulto, ai sensi dell'art. 2, nei casi in cui la pena complessiva sia superiore ad un anno per effetto di condanna inflitta dai Tribunali militari per reati previsti dal Codice penale militare di guerra dichiarati estinti per amnistia.

 

          Art. 6. Condizioni per la concessione dei benefici per i reati finanziari

     Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari siano subordinati altresì alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.

 

          Art. 7. Revoca dell'indulto

     Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi sei.

 

          Art. 8. Termine di efficienza dei benefici

     Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 dicembre 1962.

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.