§ 69.1.26 - D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922.
Concessione di amnistia e di indulto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.1 amnistia indulto e condono
Data:19/12/1953
Numero:922


Sommario
Art. 1.      E' concessa amnistia
Art. 2.      E' concesso indulto
Art. 3.      Ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia
Art. 4.      Fermo restando il divieto indicato nell'art. 151, ultimo comma, del Codice penale, limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, l'amnistia e [...]
Art. 5.      Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle condanne pronunciate dai tribunali militari alleati in Italia
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 69.1.26 - D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922.

Concessione di amnistia e di indulto.

(G.U. 21 dicembre 1953, n. 292)

 

 

     Art. 1.

     E' concessa amnistia:

     a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria.

     Sono esclusi dall'amnistia i delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'art. 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale; tratta di donne e di minori a norma dell'art. 535 del Codice penale; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi;

     b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonchè per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti;

     c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;

     d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;

     e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera a);

     f) per i reati finanziari preveduti:

     1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire cinquantamila;

     2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire duemilioniduecentocinquantamila.

     L'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma.

 

          Art. 2.

     E' concesso indulto:

     a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'art. 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonchè i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate:

     1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci e, qualora l'ergastolo sia stato già commutato in reclusione per effetto dell'indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione sostituita a quella dell'ergastolo;

     2) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condondo interamente la pena non superiore ad anni venti;

     b) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate, e non fruiscano del beneficio indicato nella precedente lettera a):

     1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione già sostituita a quella dell'ergastolo;

     2) riducendo di anni otto la pena della reclusione.

     In nessun caso la pena residua può superare gli anni venti.

     I benefici previsti nelle lettere a) e b) del presente articolo si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza e si applicano anche a coloro che si siano trovati o si trovino in stato di latitanza;

     c) per ogni altro reato, non militare o finanziario, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

     La misura del condono è di anni cinque per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni diciotto e di anni quattro per coloro che alla data del 18 dicembre 1953 hanno superato gli anni settanta.

     Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del presente decreto, è altresì condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà.

     Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, fuori dei casi indicati nelle precedenti lettere a) e b), è altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni venticinque, applicandosi poi l'indulto previsto nel primo comma della presente lettera c) sulla pena ridotta o commutata.

     Le pene accessorie indicate nell'art. 32, primo comma, del Codice penale, sono condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea;

     d) per i reati finanziari preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non superiori a lire duemilioniduecentocinquantamila, congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

     L'indulto è esteso alle multe o ammende applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire centomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

     L'indulto è altresì esteso alle infrazioni previste dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connesse ai reati previsti nei precedenti commi e nei limiti negli stessi indicati.

 

          Art. 3.

     Ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:

     a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

     b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

     c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;

     d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

 

          Art. 4.

     Fermo restando il divieto indicato nell'art. 151, ultimo comma, del Codice penale, limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, l'amnistia e l'indulto si applicano anche ai recidivi, salvo che alla data del 18 dicembre 1953 abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 2, per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva.

     Nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, nè dei reati estinti alla data del 18 dicembre 1953 per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

     Il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del 18 dicembre 1953.

     L'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni:

     1) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

     2) il trasgressore non abbia già subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'art. 2, lettera d).

     L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'art. 1, lettera d) e nell'art. 2, lettere a) e b).

 

          Art. 5.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle condanne pronunciate dai tribunali militari alleati in Italia.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.