Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 19/04/2010 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente regolamento |
Art. 2. 1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente [...] |
§ 67.4.430 - D.M. 19 aprile 2010, n. 74.
Regolamento di attuazione della direttiva 2008/67/CE della Commissione del 30 giugno 2008, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio in materia di equipaggiamento marittimo, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
(G.U. 25 maggio 2010, n. 120 - S.O. n. 101)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 21 ottobre 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della
Adotta
il seguente regolamento:
1. L'allegato A al
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, fabbricato anteriormente alla data del 21 luglio 2009, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo in vigore prima del 21 luglio 2009.
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 177
Allegato
(Omissis)