Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 17/11/2008 |
Numero: | 187 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 |
§ 67.4.410 - D.Lgs. 17 novembre 2008, n. 187.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale.
(G.U. 2 dicembre 2008, n. 282)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
Visto l'articolo 20 della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modificazioni al
1. Al
a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «L'armatore,» sono inserite le seguenti: «il proprietario,»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 -bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unità soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS) e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.»;
c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR) entro le date rispettivamente stabilite dal citato allegato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalità d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformità alle disposizioni emanate in sede internazionale.»;
d) all'articolo 13:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'armatore, il proprietario, l'agente o il comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorità marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «L'armatore,» sono inserite le seguenti: «il proprietario,»;
3) al comma 4, dopo le parole: «L'armatore,» sono inserite le seguenti: «il proprietario,»;
e) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «L'armatore,» sono inserite le seguenti: «il proprietario,»;
f) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Riservatezza delle informazioni ed ispezioni). - 1. Al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. L'amministrazione può emanare ulteriori specifiche direttive alle autorità marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.
3. Con le medesime direttive sono altresì impartite disposizioni per la visita periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneità a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.»;
g) all'articolo 25:
1) al comma 1 , dopo le parole: «l'agente» sono inserite le seguenti: «, il proprietario»;
2) al comma 2, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «, il proprietario»;
3) al comma 4, dopo le parole: «della nave,» sono inserite le seguenti: «il proprietario,»;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di un grave vizio di conformità nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del documento di conformità e dell'associato certificato di gestione della sicurezza da essa rilasciati.»;
h) dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Comunicazione delle misure adottate). - 1. L'autorità marittima che ha adottato le misure di cui agli articoli 16, comma 3, 19, comma 1, e 25, nei confronti di navi di bandiera straniera ne informa senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro Stato interessato.
2. L'autorità marittima che constata, quando si verifica un incidente in mare di cui all'articolo 19, che la compagnia non è stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o con le autorità competenti, ne informa lo Stato che ha rilasciato od a nome del quale sono stati rilasciati il documento di conformità ISM ed il certificato di gestione della sicurezza; »;
i) all'articolo 26 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente.»;
l) dopo il punto 2, parte I, dell'allegato II, è inserito il seguente:
«2-bis. Sono esentate dall'obbligo di installare a bordo le apparecchiature di cui all'articolo 6, le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 150 T., abilitate alla navigazione:
a) nazionale litoranea limitata alle acque tranquille (periodo estivo, ore diurne, visibilità buona, un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario marittimo);
b) nazionale locale, limitata ad una distanza di 1 miglio dalla linea di costa, esclusivamente in ore diurne.».