Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 09/09/2003 |
Numero: | 279 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è modificato come segue |
Art. 2. 1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data di entrata in [...] |
§ 67.4.32a - D.M. 9 settembre 2003, n. 279.
Regolamento recante attuazione della direttiva europea 2001/53/CE della Commissione europea in data 10 luglio 2001che modifica la direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo, già recepita con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
(G.U. 16 ottobre 2003, n. 241)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 3137 dell'11 ottobre 2002;
Adotta
il seguente regolamento:
1. L'articolo 1 del
a) alla lettera d) la dicitura «1° gennaio 1999» è sostituita da «1° gennaio 2001»;
b) alla lettera q) la dicitura «1° gennaio 1999» è sostituita da «1° gennaio 2001».
2. L'allegato A al
1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 al presente regolamento, fabbricato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, può essere immesso sul mercato e sistemato a bordo di una nave nazionale entro i due anni successivi alla data di cui sopra a condizione che sia stato prodotto in conformità alle procedure di approvazione del tipo già in vigore prima del 10 luglio 2001