Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 18/04/1994 |
Numero: | 347 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Oggetto del regolamento. |
Art. 3. Presentazione della domanda. |
Art. 4. Adozione del provvedimento e termine. |
Art. 5. Norme abrogate. |
Art. 6. Entrata in vigore del regolamento. |
§ 67.4.223 – D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347.
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili.
(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.).
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili.
2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 2. Oggetto del regolamento.
1. Sulle navi per le quali le norme della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con
Art. 3. Presentazione della domanda.
1. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero.
2. La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica del Registro italiano navale, acquisita a cura del richiedente.
2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del
Art. 4. Adozione del provvedimento e termine.
1. Il Ministero provvede al rilascio, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, le dichiarazioni di tipo approvato relative, agli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Nel rispetto del termine di cui al precedente comma, il Ministero chiede il parere della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno per quanto riguarda gli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi e può chiedere al Registro italiano navale ulteriori accertamenti. Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2 del
3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al primo comma può essere interrotto una sola volta ed esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
4. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Art. 5. Norme abrogate.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8 della
Art. 6. Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma aggiunto dall'art. 38 del
[2] Comma così modificato dall'art. 38 del