§ 38.10.a - Legge 27 maggio 1926, n. 1013.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, recante disposizioni sulla esecuzione delle opere pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:27/05/1926
Numero:1013


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1936, che modifica il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche, colle [...]
Art. 2.      Il governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle dei regi decreti 28 agosto 1924, n. 1396; 8 febbraio 1923, n. [...]


§ 38.10.a - Legge 27 maggio 1926, n. 1013. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, recante disposizioni sulla esecuzione delle opere pubbliche.

(G.U. 21 giugno 1926, n. 142).

 

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1936, che modifica il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche, colle seguenti modificazioni:

     a) all'art. 6 si sostituisce il seguente:

     "Restano in vigore le disposizioni di leggi speciali per concessione di opere: marittime, idrauliche, di sistemazione di bacini montani, di bonifiche, ferroviarie e tramviarie, e di derivazione d'acqua. Ma anche alle opere pubbliche regolate da queste leggi speciali, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, relativamente ai prezzi.

     "Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato è vietato di fare contratti o concessioni a privati per persone od enti da nominarsi, o per società da costituirsi; ed è soltanto consentito, nei casi previsti da leggi speciali, di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio o una società civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o dell'emissione del decreto di concessione".

     b) all'art. 11 si sostituisce il seguente:

     "All'art. 40 è sostituito il seguente:

     "Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai lavori che si eseguiscono, con o senza concorso dello Stato, dalla provincia, dai comuni e dai consorzi amministrativi per l'esecuzione di opere pubbliche, ferma l'osservanza delle norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

     "La risoluzione dei contratti, nel caso previsto dall'art. 9 del presente decreto, è pronunciata dalle amministrazioni appaltanti nei modi e con le garanzie di legge. Lo svincolo, parziale o anticipato della cauzione, ammesso dall'art. 21 di detto decreto, deve, per le province e per i comuni, essere autorizzato nei modi prescritti dal regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

     "La facoltà, attribuita al ministro per le opere dello Stato dal sesto comma dell'art. 9 del presente decreto, è estesa alle deputazioni provinciali, alle giunte municipali ed agli organi corrispondenti dei consorzi e degli enti autonomi costituiti per l'esecuzione di lavori pubblici, per le opere di rispettiva competenza".

 

          Art. 2.

     Il governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle dei regi decreti 28 agosto 1924, n. 1396; 8 febbraio 1923, n. 422; 12 febbraio 1922, n. 214, e del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.