Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 10/12/1969 |
Numero: | 1000 |
Sommario |
Art. unico. L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente: |
§ 67.4.11D - Legge 10 dicembre 1969, n. 1000. [1]
Modifica dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente porto di Trieste.
(G.U. 5 gennaio 1970, n. 3)
L'ultimo comma dell'art. 24 della
"Il personale in regolare servizio presso l'azienda alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze dell'ente. Fino all'emanazione del regolamento di cui al successivo art. 25, continueranno ad essere applicate le norme che già regolavano il trattamento economico e lo stato giuridico del personale stesso".
[1] Abrogata dall'art. 24 del