§ 67.4.11D - Legge 10 dicembre 1969, n. 1000.
Modifica dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:10/12/1969
Numero:1000


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:


§ 67.4.11D - Legge 10 dicembre 1969, n. 1000. [1]

Modifica dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, riguardante il trattamento economico e lo stato giuridico del personale dell'ente porto di Trieste.

(G.U. 5 gennaio 1970, n. 3)

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'art. 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, è sostituito dal seguente:

     "Il personale in regolare servizio presso l'azienda alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze dell'ente. Fino all'emanazione del regolamento di cui al successivo art. 25, continueranno ad essere applicate le norme che già regolavano il trattamento economico e lo stato giuridico del personale stesso".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.