Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 20/12/1966 |
Numero: | 1115 |
Sommario |
Art. 1. Fra le opere portuali, da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, saranno comprese per l'importo complessivo di [...] |
Art. 2. Le opere elencate nell'articolo precedente sono ad esclusivo carico dello Stato |
§ 67.4.114 – L. 20 dicembre 1966, n. 1115. [1]
Norme speciali relative alla determinazione di opere da eseguirsi nel porto di Trieste con i finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200.
(G.U. 27 dicembre 1966, n. 325).
Fra le opere portuali, da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 1, primo comma, della
a) ampliamento dell'area portuale in Riva Traiana e costruzione di un edificio per servizi doganali, con nuovi varchi coperti ed allargamento area stradale; costruzione di un piazzale di sosta e smistamento di autocisterne e sistemazione della strada di accesso al Punto franco olii minerali di San Saba; sistemazione del pontile d'imbarco del Punto franco scalo legnami di Servola;
b) sistemazione impianti e servizi vari;
c) mezzi meccanici ed apparecchiature per sollevamento, trasporto e manipolazione merci (gru semoventi e autogru, carrelli sollevatori, trattori ed altri mezzi meccanici);
d) pontone galleggiante semovente, con gru della portata di 40 tonnellate.
Le opere elencate nell'articolo precedente sono ad esclusivo carico dello Stato.
(Omissis) [2].
L'esercizio dei mezzi meccanici e delle apparecchiature per il sollevamento, trasporto e manipolazione delle merci sarà affidato all'Azienda portuale dei Magazzini generali di Trieste, che provvederà alla manutenzione dei mezzi stessi.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma abrogato dall'art. 12 della