§ 67.4.101 – L. 3 dicembre 1962, n. 1689.
Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.4 navigazione marittima e marina mercantile
Data:03/12/1962
Numero:1689


Sommario
Art. 1.      Alregio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, recante norme per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra, convertito nella legge 9 gennaio [...]
Art. 2.      I lavori e le modifiche di cui al primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, quale [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere di lire 7 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo [...]


§ 67.4.101 – L. 3 dicembre 1962, n. 1689. [1]

Norme in materia di allestimenti difensivi sulle navi mercantili.

(G.U. 24 dicembre 1962, n. 328).

 

     Art. 1.

     Alregio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, recante norme per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

     I.- Il primo comma dell'art. 8 è così sostituito:

     "Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scalo metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporre i piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase costruttiva dell'unità, allo scopo di consentire l'installazione in periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per assicurare la difesa della nave ed il suo impiego in compiti ausiliari a scopo difensivo.

     I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento all'esercizio commerciale della nave".

     II. All'art. 9, primo comma, le parole: "I rinforzi", sono sostituite con le seguenti: "Gli apprestamenti".

 

          Art. 2.

     I lavori e le modifiche di cui al primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, quale risulta modificato dal precedente articolo, possono essere richiesti anche per le navi mercantili costruite prima dell'entrata in vigore della presente legge per conto dello Stato o a questo appartenenti.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere di lire 7 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà provveduto con i fondi stanziati nel capitolo corrispondente al capitolo 264 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.