Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 27/03/1952 |
Numero: | 198 |
Sommario |
Art. 1. La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi [...] |
Art. 2. La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente con l'articolo 2, lettera b) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, [...] |
Art. 3. Per il porto di Civitavecchia la tassa sulle merci di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 1390, modificato col decreto-legge 24 novembre 1938, n. [...] |
Art. 4. Le tasse di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. [...] |
Art. 5. La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari stabilita, per il porto di Genova, con l'art. 2, lettera a) dal decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, modificato [...] |
Art. 6. Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al [...] |
§ 67.4.61 – L. 27 marzo 1952, n. 198.
Modificazioni alle tasse vigenti nei porti dello Stato.
(G.U. 10 aprile 1952, n. 86).
La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova ed aumentata a centesimi 10 dall'art. 2, lettera a) del regio
La sopratassa di ancoraggio, istituita dall'art. 12 del
Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio stabilito dalla
La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente con l'articolo 2, lettera b) del regio
1. – Merci sbarcate.
A) Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:
lire 15 quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati, calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi, pietre da costruzione;
lire 25 quando si tratti di carbone e oli minerali alla rinfusa;
lire 70 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffè colofonia e resine; droghe e coloniali, glucosio; gomma in genere; macchine e veicoli; oli minerali in fusti, paraffina; prodotti alimentari in conserva; tabacco; tamarindo, the e trementina;
lire 35 per le altre merci non indicate nelle categorie sopraindicate.
B) Per quelli fra i porti sopraindicati il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono ridotte rispettivamente a lire 10, 20, 60 e 30.
2. – Merci imbarcate.
A) Per quelli fra i sopraindicati porti il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a 5.000.000 di tonnellate annue:
lire 10 quando si tratti di sabbia, ghiaia, pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento e da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi; pietre da costruzione;
lire 35 quando si tratti di articoli di abbigliamento; cacao; caffè; colofonia e resine; droghe e coloniali; glucosio; gomma in genere; macchine e veicoli; oli minerali in fusti; paraffina; prodotti alimentari in conserva; tabacco; tamarindo; the e trementina;
lire 15 per tutte le altre merci.
B) Per quelli fra i porti suddetti il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a 5.000.000 di tonnellate le tasse di cui alla precedente lettera A) sono rispettivamente ridotte a lire 6, 35 e 9.
3. – Merci in transito.
Le merci in transito provenienti o dirette a paesi esteri pagheranno sia all'imbarco che allo sbarco:
lire 15 quando si tratti di carbone e oli minerali alla rinfusa;
lire 30 per tutte le altre merci.
4. – Restano invariate le misure delle tasse stabilite con l'art. 2 del
Per il porto di Civitavecchia la tassa sulle merci di cui all'art. 2 del regio
Per il porto di Ravenna la tassa sulle merci di cui all'art. 2 del regio
Le tasse di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'art. 1 del regio
a) lire 20 a tonnellata per i materiali da costruzione muraria;
b) lire 60 a tonnellata per altre merci con esclusione dei fosfati, nitrati e cereali, per le quali restano invariate le misure fissate dall'art. 3 del
La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari stabilita, per il porto di Genova, con l'art. 2, lettera a) dal
Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al rimorchio, rispettivamente contemplati dagli articoli 24 e 35, lettere a) e b) della