Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 04/05/1947 |
Numero: | 730 |
Sommario |
Art. 1. La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi [...] |
Art. 2. La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente, con l'articolo 2, lettera b), del regio decreto-legge 15 settembre [...] |
Art. 3. La tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. [...] |
Art. 4. La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari, stabilita, per il porto di Genova, con l'art. 2, lettera c), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e, [...] |
Art. 5. La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'art. 2, lettera d), del regio decreto-legge 15 [...] |
Art. 6. Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al [...] |
§ 67.4.37 – D.Lgs.C.P.S. 4 maggio 1947, n. 730. [1]
Modificazione delle tasse vigenti nei vari porti dello Stato.
(G.U. 9 agosto 1947, n. 181).
La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova ed aumentata a cent. 10 dall'art. 2, lettera a) del regio
La sopratassa di ancoraggio, istituita dall'art. 12 del
E' abrogato l'art. 4 del regio
Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio, stabilito dalla
La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente, con l'articolo 2, lettera b), del regio
a) per quelli fra i porti suddetti, il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a cinque milioni di tonnellate annue, lire 7,50 quando si tratti di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 10, quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento o da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi; pietre da costruzione; lire 15 per tutte le altre merci;
b) per quelli fra i porti suddetti il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a cinque milioni, lire 4, quando si tratti di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 6 quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento o da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi; pietra da costruzione; lire 9 per tutte le altre merci.
La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Civitavecchia, di cui all'art. 2 del regio
La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Ravenna, di cui all'art. 2 del regio
La tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'art. 1 del regio
a) lire 10 a tonnellata per i fosfati, i nitrati (escluso il nitrato di soda) e i materiali da costruzioni murarie;
b) lire 30 a tonnellata per le altre merci.
La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari, stabilita, per il porto di Genova, con l'art. 2, lettera c), del regio
La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'art. 2, lettera d), del regio
a) lire 100 per i passeggeri di 1a classe e lire 40 per quelli di 2a classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo;
b) lire 300 per i passeggeri di 1a classe e lire 100 per quelli di 2a classe, quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso;
c) lire 600 per i passeggeri di 1<a classe e lire 200 per quelli di 2a classe, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli su enunciati.
Per i passeggeri di 3a classe, compresi gli emigranti, la tassa è, per le diverse provenienze, rispettivamente elevata a lire 10, 20 e 50.
Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al rimorchio, rispettivamente contemplati dagli articoli 24 e 35, lettere a) e b), della
[1] Ratificato dalla