Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 29/05/1951 |
Numero: | 539 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, è sostituito dal seguente |
§ 67.4.57 – L. 29 maggio 1951, n. 539. [1]
Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.
(G.U. 18 luglio 1951, n. 162).
L'art. 10 della
"Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 5000 fino a lire 80.000, a carico del comandante della nave.
Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire 50.000, ed è sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a dodici mesi a carico del comandante".
[1] Abrogata dall'art. 24 del