§ 67.3.2c - Legge 21 aprile 1967, n. 313.
Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativa alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:21/04/1967
Numero:313


Sommario
Art. unico.      Agli effetti dell'applicazione dell'art. 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorità marittima è da intendersi [...]


§ 67.3.2c - Legge 21 aprile 1967, n. 313. [1]

Interpretazione autentica dell'art. 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativa alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne.

(G.U. 27 maggio 1967, n. 131).

 

 

     Art. unico.

     Agli effetti dell'applicazione dell'art. 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, la iscrizione dei natanti nei registri dell'Autorità marittima è da intendersi equivalente a quella nei registri degli Uffici di navigazione interna.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.