Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.1 navigazione aerea |
Data: | 25/03/1986 |
Numero: | 84 |
Sommario |
Art. unico. All'art. 1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente |
§ 67.1.77 - Legge 25 marzo 1986, n. 84. [1]
Assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali.
(G.U. 3 aprile 1986, n. 77)
All'art. 1, secondo comma, della
"f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera".
[1] Abrogata dall'art. 24 del