§ 67.1.35 - Legge 8 maggio 1971, n. 420.
Modificazioni ed integrazioni alla L. 18 aprile 1962, n. 194, e alla L. 2 aprile 1968, n. 515, contenenti norme relative al sistema aeroportuale di Milano


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:08/05/1971
Numero:420


Sommario
Art. 1.      Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi di aeromobili giganti, la Società [...]
Art. 2.      Relativamente all'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa, l'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali [...]
Art. 3.      In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, [...]
Art. 4.      Faranno parte di diritto del collegio sindacale della Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) due rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato dei quali uno, [...]


§ 67.1.35 - Legge 8 maggio 1971, n. 420.

Modificazioni ed integrazioni alla L. 18 aprile 1962, n. 194, e alla L. 2 aprile 1968, n. 515, contenenti norme relative al sistema aeroportuale di Milano

(G.U. 5 luglio 1971, n. 167)

 

 

     Art. 1.

     Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi di aeromobili giganti, la Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà, oltre che alla esecuzione delle opere previste nella legge 2 aprile 1968, n. 515, per l'aeroporto della Malpensa, anche all'ampliamento di detto aeroporto nella zona sud-ovest, alla realizzazione dei vari collegamenti stradali alla rete viaria esterna ed all'esistente aeroporto, all'ampliamento delle infrastrutture di volo ed alle sistemazioni occorrenti, in conformità al piano regolatore aeroportuale approvato dal Consiglio superiore dell'aviazione civile e dal Consiglio superiore dei lavori pubblici [1].

     I terreni demaniali compresi nella suddetta zona di ampliamento verranno dati in concessione alla SEA per la durata della convenzione stipulata tra lo Stato e la stessa Società e alle condizioni stabilite nella convenzione medesima stipulata in applicazione della legge 18 aprile 1962, n. 194.

     I terreni di proprietà privata, ricadenti nella suddetta zona di ampliamento, saranno acquisiti alla SEA e dati in disponibilità gratuita allo Stato fino a quando essi verranno adibiti ad uso aeroportuale e rientreranno nella concessione in uso alla Società stessa.

     Con atto aggiuntivo alla citata convenzione esistente tra lo Stato e la SEA, da stipularsi tra l'Amministrazione e la SEA medesima, saranno precisate le opere da eseguire e le modalità di attuazione.

 

          Art. 2.

     Relativamente all'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa, l'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali successive varianti ha gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

     Le espropriazioni necessarie, in dipendenza dell'ampliamento dell'aeroporto previsto dall'articolo 1, debbono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ultimate entro tre anni dalla stessa data.

     L'indicazione delle indennità offerte prevista dall'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, deve essere fatta sulla base delle stime eseguite dagli uffici tecnici erariali. Tali stime sostituiscono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge citata, le perizie previste dall'articolo 32 della legge medesima.

     Il competente ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed alla amministrazione espropriante l'indennità fissata.

 

          Art. 3.

     In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, articolato nei due aeroporti della Malpensa e di Linate, stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194, e dalla relativa convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) in ordine al sistema aeroportuale di Milano del 7 maggio 1962, viene aumentata di anni trenta e ciò a modifica di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 515.

     Con decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sarà dato atto che le opere sopra menzionate sono state regolarmente eseguite e rispondono alle esigenze del traffico e sarà dichiarata operativa la predetta nuova decorrenza del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano.

     Qualora la SEA non esegua tutti i lavori previsti nel piano regolatore aeroportuale di cui al primo comma dell'articolo 1 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al primo comma non avrà effetto [2].

 

          Art. 4.

     Faranno parte di diritto del collegio sindacale della Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) due rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato dei quali uno, con funzioni di presidente, verrà nominato dal Ministro per il tesoro e l'altro dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.


[1]  Il termine di cui al presente comma è stato elevato a dieci anni dall'art. unico della L. 27 aprile 1978, n. 158.

[2]  Il termine di cui al presente comma è stato elevato a dieci anni dall'art. unico della L. 27 aprile 1978, n. 158.