Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.1 navigazione aerea |
Data: | 08/05/1971 |
Numero: | 420 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi di aeromobili giganti, la Società [...] |
Art. 2. Relativamente all'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa, l'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali [...] |
Art. 3. In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, [...] |
Art. 4. Faranno parte di diritto del collegio sindacale della Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) due rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato dei quali uno, [...] |
§ 67.1.35 - Legge 8 maggio 1971, n. 420.
Modificazioni ed integrazioni alla L. 18 aprile 1962, n. 194, e alla L. 2 aprile 1968, n. 515, contenenti norme relative al sistema aeroportuale di Milano
(G.U. 5 luglio 1971, n. 167)
Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico derivanti dall'impiego dei nuovi tipi di aeromobili giganti, la Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà, oltre che alla esecuzione delle opere previste nella
I terreni demaniali compresi nella suddetta zona di ampliamento verranno dati in concessione alla SEA per la durata della convenzione stipulata tra lo Stato e la stessa Società e alle condizioni stabilite nella convenzione medesima stipulata in applicazione della
I terreni di proprietà privata, ricadenti nella suddetta zona di ampliamento, saranno acquisiti alla SEA e dati in disponibilità gratuita allo Stato fino a quando essi verranno adibiti ad uso aeroportuale e rientreranno nella concessione in uso alla Società stessa.
Con atto aggiuntivo alla citata convenzione esistente tra lo Stato e la SEA, da stipularsi tra l'Amministrazione e la SEA medesima, saranno precisate le opere da eseguire e le modalità di attuazione.
Relativamente all'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa, l'approvazione del progetto generale di massima delle opere previste nel programma e delle eventuali successive varianti ha gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
Le espropriazioni necessarie, in dipendenza dell'ampliamento dell'aeroporto previsto dall'articolo 1, debbono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ultimate entro tre anni dalla stessa data.
L'indicazione delle indennità offerte prevista dall'articolo 24 della
Il competente ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed alla amministrazione espropriante l'indennità fissata.
In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, articolato nei due aeroporti della Malpensa e di Linate, stabilito dall'articolo 1 della
Con decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sarà dato atto che le opere sopra menzionate sono state regolarmente eseguite e rispondono alle esigenze del traffico e sarà dichiarata operativa la predetta nuova decorrenza del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano.
Qualora la SEA non esegua tutti i lavori previsti nel piano regolatore aeroportuale di cui al primo comma dell'articolo 1 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al primo comma non avrà effetto [2].
Faranno parte di diritto del collegio sindacale della Società per azioni esercizi aeroportuali (SEA) due rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato dei quali uno, con funzioni di presidente, verrà nominato dal Ministro per il tesoro e l'altro dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato elevato a dieci anni dall'art. unico della
[2] Il termine di cui al presente comma è stato elevato a dieci anni dall'art. unico della