Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.1 navigazione aerea |
Data: | 18/04/1962 |
Numero: | 194 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per la difesa è autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 67.1.19 - Legge 18 aprile 1962, n. 194.
Norme concernenti l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano
(G.U. 5 maggio 1962, n. 115)
Il Ministro per la difesa è autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con
Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno di proprietà dello Stato.
I Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro, provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonché alla disciplina, mediante apposita convenzione, dei rapporti tra lo Stato e le Società per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale, per il periodo in cui è abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.