Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.3 personale |
Data: | 29/10/1954 |
Numero: | 1075 |
Sommario |
Art. 1. Il personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito da operai di ruolo e da operai per i lavori di carattere stagionale |
Art. 2. |
Art. 3. I salariati permanenti che alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, risultavano inquadrati nella 1ª categoria ed esercitavano mansioni che [...] |
Art. 4. Nella prima applicazione della presente legge il personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è inquadrato, a [...] |
Art. 5. Per il passaggio in ruolo dei salariati di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'art. 18 - ultimo comma - del regolamento approvato [...] |
§ 66.3.2 – L. 29 ottobre 1954, n. 1075. [1]
Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
(G.U. 27 novembre 1954, n. 273).
Il personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito da operai di ruolo e da operai per i lavori di carattere stagionale.
La tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla
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Categorie |
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Servizi |
Capi operai sorveglianti e simili |
capi d'arte |
Operai specializzati |
operai tenici di lavorazioni |
||||||
|
Coefficiente 210 |
Coefficiente 190 |
Coefficiente 183 |
Coefficiente 177 |
||||||
Coltivazione tabacchi |
6 |
10 |
60 |
10 |
||||||
Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui |
144 |
215 |
1.980 |
160 |
||||||
Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato |
35 |
25 |
225 |
30 |
||||||
Totali |
185 |
250 |
2.265 |
200 |
||||||
|
Categorie |
|||||||||
Servizi |
Operai qualificati e primi verificatori |
Operai comui di 1ª classe e verificatori |
Comuni operai |
Totali |
||||||
|
Coefficiente 172 |
Coefficiente 165 |
Coefficiente 151 |
|
||||||
|
Operai qualificati |
Primi verificatori |
Operai comuni di 1ª classe |
Verificatori |
|
|
||||
Coltivazione tabacchi |
100 |
— |
200 |
— |
— |
386 |
||||
Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui |
1.380 |
150 |
2.370 |
995 |
10.700 |
18.094 |
||||
Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato |
320 |
— |
680 |
5 |
50 |
1.370 |
||||
Totali |
1.950 |
4.250 |
10.750 |
19.850 |
I salariati permanenti che alla data di entrata in vigore della
In corrispondenza ai posti che per effetto della disposizione di cui al comma precedente verranno a risultare in soprannumero nella 1ª categoria, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella 2ª categoria.
Nella prima applicazione della presente legge il personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della
L'inquadramento di cui al comma precedente sarà effettuato nella categoria corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al personale temporaneo comunque addetto ai servizi delle coltivazioni dei tabacchi che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio, nonchè ai salariati invalidi di guerra adibiti ai servizi di vigilanza fiscale presso i magazzini di concessione speciale ed al personale salariato reclutato presso le Saline per lavori non di carattere stagionale, che presentino uguale domanda negli anzidetti termini purchè risultino in attività di servizio alla data del 30 giugno 1953 ed a quella dell'entrata in vigore della presente legge.
Il personale di cui al comma precedente che non faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio sarà utilizzato per i lavori di carattere stagionale.
Per il passaggio in ruolo dei salariati di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'art. 18 - ultimo comma - del regolamento approvato con
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] La tabella di cui al presente articolo è stata così sostituita dall'art. 14 della