Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.1 disciplina generale |
Data: | 05/02/1968 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 936 e col decreto del Presidente della [...] |
Art. 2. I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono elevati da lire 400.000 a lire 500.000 |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica |
§ 66.1.36 – L. 5 febbraio 1968, n. 64. [1]
Variazione alla scala graduale dei canoni delle rivendite di generi di monopolio.
(G.U. 21 febbraio 1968, n. 46).
L'articolo 26 della
(Omissis).
I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Abrogata dall'art. 1 del