§ 64.1.2 - R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717.
Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave.


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:18/12/1927
Numero:2717


Sommario
Art. 1.      Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale (direzione generale dell'industria e delle miniere) e [...]
Art. 2.      I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162


§ 64.1.2 - R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717.

Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave.

(G.U. 2 febbraio 1928, n. 27).

 

Art. 1.

     Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale (direzione generale dell'industria e delle miniere) e all'istituto centrale di statistica, la quantità del materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che dai detti uffici siano impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.

 

     Art. 2.

     I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.