Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 64. Miniere cave e torbiere |
Capitolo: | 64.1 miniere cave e torbiere |
Data: | 18/12/1927 |
Numero: | 2717 |
Sommario |
Art. 1. Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale (direzione generale dell'industria e delle miniere) e [...] |
Art. 2. I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 |
§ 64.1.2 - R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717.
Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave.
(G.U. 2 febbraio 1928, n. 27).
Gli esercenti di miniere e di cave sono tenuti a denunciare periodicamente o saltuariamente, al Ministero dell'economia nazionale (direzione generale dell'industria e delle miniere) e all'istituto centrale di statistica, la quantità del materiale estratto, attenendosi alle istruzioni che dai detti uffici siano impartite e fornendo altresì le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano chiesti.
I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell'articolo 11 della