§ 63.4.23 - Legge 29 dicembre 1990, n. 432.
Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.4 interventi per singole aree
Data:29/12/1990
Numero:432


Sommario
Art. 1.      1. Alla Regione Calabria è concesso un contributo speciale di lire 700 miliardi per le spese sostenute negli anni 1989 e 1990 per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della legge [...]


§ 63.4.23 - Legge 29 dicembre 1990, n. 432. [1]

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria.

(G.U. 14 gennaio 1991, n. 11).

 

     Art. 1.

     1. Alla Regione Calabria è concesso un contributo speciale di lire 700 miliardi per le spese sostenute negli anni 1989 e 1990 per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87. Per le medesime finalità alla regione stessa è concesso un ulteriore contributo di lire 540 miliardi in relazione agli oneri da sostenersi negli anni 1991 e 1992.

     2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.240 miliardi nell'anno 1990, si provvede, quanto a lire 250 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria", e, quanto a lire 990 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento di uguale denominazione.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.