Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.2 cassa per il Mezzogiorno |
Data: | 22/03/1952 |
Numero: | 166 |
Sommario |
Art. 1. Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, [...] |
Art. 2. In deroga al terzo comma dell'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i prestiti contratti all'estero dalla Cassa possono essere assunti - ferma l'osservanza della [...] |
Art. 3. [2] |
§ 63.2.3 - Legge 22 marzo 1952, n. 166.
Istituzione di un comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e nuove norme per i prestiti esteri.
(G.U. 31 marzo 1952, n. 77)
Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinerà le attribuzioni [1] .
La relativa deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 1 della
In deroga al terzo comma dell'art. 16 della
Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale" (Cassa per il Mezzogiorno) ecceda il decennio 1950-60 di cui all'art. 1 della
La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa, da concedersi a norma del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma del predetto art. 16 della legge, è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.
Nel regolamento alla legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno saranno stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'art. 17 della
L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa, il relativo servizio saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della ricordata
[1] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 del