§ 63.2.3 - Legge 22 marzo 1952, n. 166.
Istituzione di un comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e nuove norme per i prestiti esteri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.2 cassa per il Mezzogiorno
Data:22/03/1952
Numero:166


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, [...]
Art. 2.      In deroga al terzo comma dell'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i prestiti contratti all'estero dalla Cassa possono essere assunti - ferma l'osservanza della [...]
Art. 3.  [2]


§ 63.2.3 - Legge 22 marzo 1952, n. 166.

Istituzione di un comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno e nuove norme per i prestiti esteri.

(G.U. 31 marzo 1952, n. 77)

 

 

     Art. 1.

     Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinerà le attribuzioni [1] .

     La relativa deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri, di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

 

          Art. 2.

     In deroga al terzo comma dell'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i prestiti contratti all'estero dalla Cassa possono essere assunti - ferma l'osservanza della modalità previste al n. 2 dell'articolo medesimo - anche in precedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui alla lettera a) dell'art. 11 della legge medesima. Il controvalore in lire di tali prestiti potrà essere utilizzato, sia per l'ulteriore sviluppo dei programmi di cui all'art. 1 della legge anzidetta, sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla Cassa, sia per particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico necessarie per la industrializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli dell'Italia meridionale.

     Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla "Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale" (Cassa per il Mezzogiorno) ecceda il decennio 1950-60 di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, prima del termine di detto periodo sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. Tale determinazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa, da concedersi a norma del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma del predetto art. 16 della legge, è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.

     Nel regolamento alla legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno saranno stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'art. 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

     L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa, il relativo servizio saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della ricordata legge 10 agosto 1950, n. 646, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

 

          Art. 3. [2]


[1]  Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122 a decorrere dal 30 giugno 2003.