Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 24/02/1964 |
Numero: | 112 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge medesima, dal seguente |
§ 63.1.1a - Legge 24 febbraio 1964, n. 112. [1]
Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.
(G.U. 25 marzo 1964, n. 76).
Il primo comma dell'art. 8 della
"Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima di dieci anni".
[1] Abrogata dall'art. 24 del