§ 63.1.1a - Legge 24 febbraio 1964, n. 112.
Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:24/02/1964
Numero:112


Sommario
Art. unico.      Il primo comma dell'art. 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge medesima, dal seguente


§ 63.1.1a - Legge 24 febbraio 1964, n. 112. [1]

Modifiche alla legge 9 maggio 1950, n. 261, in materia di autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

(G.U. 25 marzo 1964, n. 76).

 

 

     Art. unico.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge medesima, dal seguente:

     "Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima di dieci anni".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.