Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 06/10/1950 |
Numero: | 835 |
Sommario |
Art. 1. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane delle provincie del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, [...] |
Art. 2. Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli [...] |
§ 63.1.5 - Legge 6 ottobre 1950, n. 835. [1]
Riserva di forniture e lavorazioni per le Amministrazioni dello Stato, in favore degli stabilimenti industriali delle regioni meridionali e del Lazio, e determinazione delle zone da comprendersi nell'Italia meridionale e insulare.
(G.U. 24 ottobre 1950, n. 245)
E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato di riservare agli stabilimenti industriali, comprese le piccole industrie e quelle artigiane delle provincie del Lazio, dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, e dei territori dell'Isola d'Elba, le forniture e lavorazioni previste dal
Le Amministrazioni dello Stato sono tenute a bandire una gara a parte per una quota, non inferiore al quinto, delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata agli stabilimenti ed industrie artigiane dell'Italia meridionale ed insulare, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili o che non possano essere effettuate dai predetti stabilimenti, da determinarsi ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'industria e il commercio, sentite le Amministrazioni e le Camere di commercio, industria ed agricoltura delle Provincie interessate. Il decreto anzidetto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
La percentuale che viene esclusa dalla riserva del quinto sarà comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte delle regioni di cui all'art. 1 sono in grado di offrire fino a raggiungere una quota non inferiore al quinto delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario.
[1] Abrogata dall'art. 24 del