§ 61.3.1 - R.D. 23 ottobre 1884, n. 2730.
Istituzione presso il Ministero di agricoltura industria e commercio di un Ufficio speciale per la proprietà industriale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:61. Marchi e brevetti
Capitolo:61.3 modelli e disegni industriali
Data:23/10/1884
Numero:2730


Sommario
Art. 1.      E’ istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, alla dipendenza della divisione industria e commercio un Ufficio speciale della proprietà industriale ed un Deposito [...]
Art. 2.      Le attribuzioni affidate alle Prefetture ed alle Sottoprefetture dai regolamenti suddetti, rispetto ai servizi della proprietà industriale sono affidate anche all'Ufficio speciale di cui [...]
Art. 3.      Oltre i registri prescritti dai regolamenti del 31 gennaio 1864, n. 1674, e 7 febbraio 1869, numeri 4860 e 4861, l'Ufficio speciale della proprietà industriale avrà anche un catalogo alfabetico [...]
Art. 4.      La divisione industria e commercio pubblicherà ogni settimana un Bollettino ufficiale della proprietà industriale, il quale dovrà contenere:
Art. 5.      Il Deposito centrale è istituito per fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste dal pubblico sui brevetti d'invenzione, sui marchi, segni distintivi, disegni e modelli di fabbrica, [...]
Art. 6.      Il Deposito centrale avrà una sala apposita a disposizione del pubblico per la visione dei documenti, per la trascrizione di essi, per la lettura delle pubblicazioni e per le altre comunicazioni [...]
Art. 7.      Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 31 gennaio 1864, n. 1674, 7 febbraio 1869, nn. 4860 e 4861, contrarie al presente decreto.


§ 61.3.1 - R.D. 23 ottobre 1884, n. 2730. [1]

Istituzione presso il Ministero di agricoltura industria e commercio di un Ufficio speciale per la proprietà industriale.

(G.U. 8 novembre 1884, n. 278).

 

Art. 1.

     E’ istituito presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, alla dipendenza della divisione industria e commercio un Ufficio speciale della proprietà industriale ed un Deposito centrale dei brevetti d'invenzione, dei marchi, segni distintivi, disegni e modelli di fabbrica, per l'esecuzione dei servizi indicati dai regolamenti del 31 gennaio 1864, n. 1674, e 7 febbraio 1869, nn. 4860, 4861, dalla convenzione internazionale sopraccitata e dal presente decreto.

 

     Art. 2.

     Le attribuzioni affidate alle Prefetture ed alle Sottoprefetture dai regolamenti suddetti, rispetto ai servizi della proprietà industriale sono affidate anche all'Ufficio speciale di cui all'art. 1°, al quale potranno perciò essere presentate direttamente le domande per ottenere attestati di privativa industriale, di riduzione, modificazione, prolungamento, trasferimento ed importazione degli attestati stessi, le domande di trascrizione e deposito dei marchi, segni distintivi, disegni e modelli di fabbrica ed ogni altra istanza o richiesta relativa ai servizi medesimi.

 

     Art. 3.

     Oltre i registri prescritti dai regolamenti del 31 gennaio 1864, n. 1674, e 7 febbraio 1869, numeri 4860 e 4861, l'Ufficio speciale della proprietà industriale avrà anche un catalogo alfabetico a schede degli attestati di privativa industriale da esso rilasciati e dei marchi e segni di stintivi di fabbrica, trascritti presso il medesimo.

     Ogni scheda deve contenere tutte le indicazioni dell'attestato al quale si riferisce, e l'annotazione dei mutamenti successivi, compresi gli annullamenti, le dichiarazioni di nullità, la decadenza e i trasferimenti. Gli attestati dichiarati nulli o annullati e quelli che cessano di esistere per lo spirare del termine della privativa sono esclusi dal catalogo a schede suddetto, e conservati separatamente.

 

     Art. 4.

     La divisione industria e commercio pubblicherà ogni settimana un Bollettino ufficiale della proprietà industriale, il quale dovrà contenere:

     a) Un elenco degli attestati di privativa, indicante il nome e cognome del concessionario, la durata, il giorno in cui ebbe luogo la domanda, ed il titolo del trovato;

     b) Un elenco degli attestati di complemento, indicante il nome ed il cognome del concessionario, il titolo della privativa principale e della modificazione;

     c) Un elenco degli attestati di riduzione, con le medesime indicazioni, mettendo, invece del titolo, la designazione succinta delle parti escluse;

     d) Un elenco degli attestati di prolungamento, indicante il nome, ecc., la privativa principale, il termine della sua durata e la durata del prolungamento;

     e) Un elenco dei trasferimenti, con le indicazioni della data dell'atto, del titolo della privativa e della persona del cessionario;

     f) Un elenco degli attestati dichiarati nulli o annullati dall'Autorità giudiziaria;

     g) Un elenco degli attestati che, ai sensi dell'art. 58, n. 1, della legge 30 ottobre 1859, numero 3731, cessano di esser validi per mancato pagamento anticipato della tassa annuale;

     h) Un elenco degli attestati di deposito dei marchi e segni distintivi rilasciati, con la relativa descrizione;

     i) Un sunto della giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa nazionale e straniera, in materia di proprietà industriale;

     k) Le leggi straniere e le relative modificazioni intorno alla proprietà industriale.

     L'elenco degli attestati di privativa sarà distinto per materia.

     Il Bollettino è inviato gratuitamente alle Prefetture, alle Sottoprefetture, ai Procuratori del Re dei Tribunali civili e correzionali, ai Tribunali di commercio, alle Camere di commercio del Regno, alle rappresentanze commerciali italiane istituite all'estero, ai musei commerciali ed all'Ufficio internazionale dell'Unione per la proprietà industriale a Berna.

     Nulla è innovato rispetto alla pubblicazione del Bollettino industriale, nel quale vengono pubblicate testualmente, mensilmente, le descrizioni e i disegni concernenti invenzioni o scoperte munite di privativa industriale, ai sensi dell'articolo 54 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, e del regio decreto 16 settembre 1869, n. 5274.

 

     Art. 5.

     Il Deposito centrale è istituito per fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste dal pubblico sui brevetti d'invenzione, sui marchi, segni distintivi, disegni e modelli di fabbrica, così nazionali come stranieri, e principalmente degli Stati che fanno parte della Unione per la protezione della proprietà industriale.

     A tale effetto il Deposito centrale avrà in custodia e terrà esposti al pubblico:

     a) Un originale della descrizione e dei disegni e dei modelli che vi fossero uniti, relativi alle invenzioni per le quali furono rilasciati dall'Ufficio italiano attestati di privativa, e dei marchi e segni distintivi di fabbrica trascritti e depositati presso l'Ufficio medesimo;

     b) Un esemplare dei Bollettini e di altre pubblicazioni ufficiali degli Stati dell'Unione e di altri Stati esteri, relativi ai brevetti d'invenzione rilasciati, ed ai marchi e segni di fabbrica riservati negli Stati medesimi;

     c) Le leggi ed i regolamenti degli Stati esteri in materia di proprietà industriale.

     Le descrizioni ed i disegni originali delle privative industriali non saranno comunicati al pubblico se non tre mesi dopo il conferimento dell'attestato.

 

     Art. 6.

     Il Deposito centrale avrà una sala apposita a disposizione del pubblico per la visione dei documenti, per la trascrizione di essi, per la lettura delle pubblicazioni e per le altre comunicazioni concernenti il servizio anzidetto.

     La visione dei documenti, la lettura delle pubblicazioni e le altre comunicazioni orali si otterranno gratuitamente previa autorizzazione del Direttore capo della divisione.

     Per gli estratti e per le copie si osserveranno le disposizioni contenute negli artt. 75, 77 e 78 del regolamento 31 gennaio 1864, n. 1674, e 13 e 14 del regolamento 7 febbraio 1869, n. 4860.

 

     Art. 7.

     Sono abrogate le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 31 gennaio 1864, n. 1674, 7 febbraio 1869, nn. 4860 e 4861, contrarie al presente decreto.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.