Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.2 locazioni diverse |
Data: | 12/02/1969 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali, o artigiane o ad uso [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
§ 60.2.00K - Legge 12 febbraio 1969, n. 4. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240, recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o ad uso di albergo, pensione o locanda, e disposizioni transitorie in tema di locazioni di immobili urbani.
(G.U. 15 febbraio 1969, n. 41)
E' convertito in legge il
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo comma, 6, primo comma, e7 del
Il vincolo alberghiero previsto dall'art. 5 del
Dopo l'art. 1 sono inseriti i seguenti articoli: 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies:
Art. 1 bis.
Il termine del 30 giugno 1969 previsto dal primo e secondo comma dell'art. 1 del
Alla stessa data del 31 dicembre 1969 è prorogato il blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad abitazione per gli alloggi che non abbiano le caratteristiche di quelli esclusi alla data del 31 dicembre 1967 dal blocco medesimo, e che non siano occupati da conduttori o sub-conduttori che versino nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del
Art. 1 ter.
I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani adibiti ad abitazione, già prorogati a norma dell'art. 2 bis della
Art. 1 quater.
La sospensione dell'applicazione dell'art. 608 del codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, prevista dal primo comma dell'art. 10 della
Art. 1 quinquies.
Il primo comma dell'art. 10-bis della
Art. 1 sexies.
Per quanto non è previsto dai precedenti articoli continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 del