Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.1 locazioni abitative |
Data: | 01/10/1965 |
Numero: | 1110 |
Sommario |
Art. 1. La scadenza dei termini di efficacia delle leggi 30 settembre 1963, n. 1307, e 6 novembre 1963, n. 1444, fissata in un biennio dalla loro rispettiva entrata in vigore, è [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 60.1.1c - Legge 1 ottobre 1965, n. 1110. [1]
Proroga al 31 dicembre 1965 di talune disposizioni in tema di locazioni di immobili urbani.
(G.U. 2 ottobre 1965, n. 248).
La scadenza dei termini di efficacia delle leggi 30 settembre 1963, n. 1307, e 6 novembre 1963, n. 1444, fissata in un biennio dalla loro rispettiva entrata in vigore, è prorogata al 31 dicembre 1965. [2]
Alla stessa data sono prorogati i termini del 7 novembre 1965 e 2 ottobre 1965 di cui, rispettivamente agli articoli 5 e 6 del
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1966 dall'art. 3 della