§ 60.1.b - Legge 30 dicembre 1948, n. 1471.
Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:60. Locazione e Affitto
Capitolo:60.1 locazioni abitative
Data:30/12/1948
Numero:1471


Sommario
Art. 1.      Le norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, prorogato con legge 29 settembre 1948, e le precedenti disposizioni in esso richiamate sono [...]
Art. 2.      I canoni delle locazioni e delle sublocazioni che rimangono prorogate per effetto dell'articolo precedente, sono ulteriormente aumentati, a decorrere dal 1° gennaio [...]
Art. 3.      Gli aumenti supplementari dovuti nel caso di sublocazione, a termini degli articoli 3 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, numero 669 e 4 del decreto legislativo 23 [...]
Art. 4.      Le Commissioni arbitrali possono concedere anche di ufficio il beneficio del patrocinio gratuito alla parte che sia povera
Art. 5.      E' fatto salvo il diritto al conguaglio delle somme pagate in aumento per effetto degli articoli 2 e 3 della presente legge, con quelle che risulteranno dovute ai sensi [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 60.1.b - Legge 30 dicembre 1948, n. 1471. [1]

Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

(G.U. 31 dicembre 1948, n. 304, S.O.).

 

 

     Art. 1.

     Le norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, prorogato con legge 29 settembre 1948, e le precedenti disposizioni in esso richiamate sono ulteriormente prorogate fino al 30 aprile 1949, termine entro il quale sarà emanata la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani.

     E' anche prorogata, fino al 30 aprile 1949, la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 163, che sospende l'efficacia della clausola del divieto di sublocazione.

 

          Art. 2.

     I canoni delle locazioni e delle sublocazioni che rimangono prorogate per effetto dell'articolo precedente, sono ulteriormente aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1949, nella misura fissa del trenta per cento per gli immobili adibiti ad uso di abitazione o di esercizio di attività professionali e artigiane, e del cinquanta per cento per gli immobili adibiti ad usi diversi da quelli predetti.

     Sono esentati dall'aumento i locatari e i sublocatari dei locali adibiti ad uso di abitazione, che alla data del 31 dicembre 1948 risultino assistiti dagli E.C.A. o iscritti negli elenchi dei disoccupati o siano pensionati dell'Istituto di previdenza sociale, sempre che nè essi, nè alcuno dei familiari conviventi abbiano altra fonte di reddito.

     Sono, altresì, esentati dall'aumento i locatari e i sublocatari che risultino essere tubercolotici ricoverati o in attesa di ricovero, oppure dimessi dal sanatorio da un periodo non superiore ai due anni all'entrata in vigore della presente legge, purchè nè essi, nè alcuno dei familiari conviventi abbiano altra fonte di reddito.

     Gli aumenti di cui al primo comma sono computati sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.

 

          Art. 3.

     Gli aumenti supplementari dovuti nel caso di sublocazione, a termini degli articoli 3 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, numero 669 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e i limiti dei canoni di sublocazione previsti dall'art. 16 del predetto decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, sono commisurati sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione dell'articolo precedente.

 

          Art. 4.

     Le Commissioni arbitrali possono concedere anche di ufficio il beneficio del patrocinio gratuito alla parte che sia povera.

 

          Art. 5.

     E' fatto salvo il diritto al conguaglio delle somme pagate in aumento per effetto degli articoli 2 e 3 della presente legge, con quelle che risulteranno dovute ai sensi delle norme che saranno emanate per la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani, norme che avranno efficacia, per quanto riguarda la misura dei canoni, dal 1° gennaio 1949.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista. L'art. 1 della L. 29 aprile 1949, n. 160 ha prorogato le disposizioni, di cui alla presente legge, sino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina delle locazioni e sublocazioni degli immobili urbani.