Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 60. Locazione e Affitto |
Capitolo: | 60.1 locazioni abitative |
Data: | 30/12/1948 |
Numero: | 1471 |
Sommario |
Art. 1. Le norme contenute nel decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, prorogato con legge 29 settembre 1948, e le precedenti disposizioni in esso richiamate sono [...] |
Art. 2. I canoni delle locazioni e delle sublocazioni che rimangono prorogate per effetto dell'articolo precedente, sono ulteriormente aumentati, a decorrere dal 1° gennaio [...] |
Art. 3. Gli aumenti supplementari dovuti nel caso di sublocazione, a termini degli articoli 3 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, numero 669 e 4 del decreto legislativo 23 [...] |
Art. 4. Le Commissioni arbitrali possono concedere anche di ufficio il beneficio del patrocinio gratuito alla parte che sia povera |
Art. 5. E' fatto salvo il diritto al conguaglio delle somme pagate in aumento per effetto degli articoli 2 e 3 della presente legge, con quelle che risulteranno dovute ai sensi [...] |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana |
§ 60.1.b - Legge 30 dicembre 1948, n. 1471. [1]
Proroga delle vigenti disposizioni in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.
(G.U. 31 dicembre 1948, n. 304, S.O.).
Le norme contenute nel
E' anche prorogata, fino al 30 aprile 1949, la disposizione dell'art. 1 del
I canoni delle locazioni e delle sublocazioni che rimangono prorogate per effetto dell'articolo precedente, sono ulteriormente aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1949, nella misura fissa del trenta per cento per gli immobili adibiti ad uso di abitazione o di esercizio di attività professionali e artigiane, e del cinquanta per cento per gli immobili adibiti ad usi diversi da quelli predetti.
Sono esentati dall'aumento i locatari e i sublocatari dei locali adibiti ad uso di abitazione, che alla data del 31 dicembre 1948 risultino assistiti dagli E.C.A. o iscritti negli elenchi dei disoccupati o siano pensionati dell'Istituto di previdenza sociale, sempre che nè essi, nè alcuno dei familiari conviventi abbiano altra fonte di reddito.
Sono, altresì, esentati dall'aumento i locatari e i sublocatari che risultino essere tubercolotici ricoverati o in attesa di ricovero, oppure dimessi dal sanatorio da un periodo non superiore ai due anni all'entrata in vigore della presente legge, purchè nè essi, nè alcuno dei familiari conviventi abbiano altra fonte di reddito.
Gli aumenti di cui al primo comma sono computati sui canoni di locazione risultanti dall'applicazione dell'art. 2 del
Gli aumenti supplementari dovuti nel caso di sublocazione, a termini degli articoli 3 del
Le Commissioni arbitrali possono concedere anche di ufficio il beneficio del patrocinio gratuito alla parte che sia povera.
E' fatto salvo il diritto al conguaglio delle somme pagate in aumento per effetto degli articoli 2 e 3 della presente legge, con quelle che risulteranno dovute ai sensi delle norme che saranno emanate per la nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani, norme che avranno efficacia, per quanto riguarda la misura dei canoni, dal 1° gennaio 1949.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 24 del