Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.5 parchi e aree protette |
Data: | 17/04/1989 |
Numero: | 139 |
Sommario |
Art. 1. 1. I contributi dello Stato per la gestione ordinaria dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso di [...] |
Art. 2. 1. I bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi degli enti di cui all'art. 1 sono deliberati dai competenti consigli di amministrazione nei termini e nei modi previsti dal [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 per il triennio 1989-1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 5.5.25 - L. 17 aprile 1989, n. 139.
Adeguamento dei contributi per la gestione ordinaria dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso e dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo.
(G.U. 24 aprile 1989, n. 95).
1. I contributi dello Stato per la gestione ordinaria dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo di cui alla
1. I bilanci preventivi e relative variazioni ed i conti consuntivi degli enti di cui all'art. 1 sono deliberati dai competenti consigli di amministrazione nei termini e nei modi previsti dal
1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 per il triennio 1989-1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.