§ 5.1.46 - L. 8 febbraio 2006, n. 61.
Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:08/02/2006
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Istituzione di zone di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni
Art. 2.  Applicazione della normativa all'interno delle zone di protezione ecologica


§ 5.1.46 - L. 8 febbraio 2006, n. 61.

Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.

(G.U. 3 marzo 2006, n. 52)

 

Art. 1. Istituzione di zone di protezione ecologica e fissazione dei limiti esterni

     1. In conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonchè dall'accordo di applicazione della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, è autorizzata l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del comma 3.

     2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il cui territorio è adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

     3. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato interessato di cui al comma 2.

 

     Art. 2. Applicazione della normativa all'interno delle zone di protezione ecologica

     1. Nell'ambito delle zone di protezione ecologica istituite ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, dalla data della sua entrata in vigore per l'Italia.

     2. Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera, le norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonchè in materia di protezione dei mammiferi, della biodiversità e del patrimonio archeologico e storico.

     3. Alle attività di pesca si applica quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 [1].


[1] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.