§ 59.12.98 - Legge 27 giugno 1991, n. 220.
Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:27/06/1991
Numero:220


Sommario
Art. 1.      1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge [...]
Art. 2.      1. La Cassa nazionale del notariato, nell'espletamento dell'attività di mutua assistenza prevista dall'art. 1, comma 1, può provvedere, nei limiti di disponibilità del [...]
Art. 3.      1. Organi della Cassa nazionale del notariato sono
Art. 4.      1. Il consiglio di amministrazione è composto di diciotto membri, di cui quindici eletti tra i notai in esercizio e tre cooptati tra i notai in pensione
Art. 5.      1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di [...]
Art. 6.      1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni
Art. 7.      1. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo [...]
Art. 8.      1. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonché il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato di fronte ai [...]
Art. 9.      1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri, eletti fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione
Art. 10.      1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali
Art. 11.      1. Il direttore generale della Cassa nazionale del notariato è assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a tempo determinato della durata massima [...]
Art. 12.      1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il notaio è tenuto al versamento [...]
Art. 13.      1. I fondi disponibili della Cassa nazionale del notariato possono essere impiegati
Art. 14.      1. Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del notariato, di cui all'art. 12 della [...]
Art. 15.      1. L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577, già modificato dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituito dal seguente
Art. 16.      1. La lettera f) dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituita dalla seguente
Art. 17.      1. Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i suoi componenti il comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da quattro [...]
Art. 18.      1. La revisione della gestione del Consiglio nazionale del notariato è affidata ad un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, [...]
Art. 19.      1. Il primo comma dell'art. 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente
Art. 20.      1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del [...]
Art. 21.      1. I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi [...]
Art. 22.      1. I revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto [...]
Art. 23.      1. Per la prima attuazione della presente legge, le elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato si svolgeranno, contestualmente a [...]
Art. 24.      1. Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è fissata dal Ministro [...]
Art. 25.      1. Le norme regolamentari per l'attuazione delle attività di previdenza e di solidarietà previste nell'art. 1 saranno emanate entro dodici mesi dalla data di entrata in [...]
Art. 26.      1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni


§ 59.12.98 - Legge 27 giugno 1991, n. 220.

Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato.

(G.U. 24 luglio 1991, n. 172)

 

 

     Art. 1.

     1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà fra gli iscritti.

     2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:

     a) alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:

     1) ordinario: per raggiungimento del limite di età; per inabilità assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di età;

     2) speciale: per inabilità permanente ed assoluta per lesioni o infermità causate dalla guerra; per infermità o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione;

     b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonché degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

     c) alla liquidazione dell'indennità di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'art. 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

     d) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;

     e) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.

 

          Art. 2.

     1. La Cassa nazionale del notariato, nell'espletamento dell'attività di mutua assistenza prevista dall'art. 1, comma 1, può provvedere, nei limiti di disponibilità del bilancio:

     a) alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina se versa in condizioni di disagio economico;

     b) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;

     c) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;

     d) alla corresponsione per una sola volta, quando non spetta l'indennità di cessazione prevista dall'art. 1, comma 2, lettera c), di un sussidio, non superiore all'ammontare dalla predetta indennità, a favore degli eredi del notaio, morto in esercizio, diversi dai soggetti previsti dall'art. 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

     e) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;

     f) alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni in locazione degli immobili destinati a sede dei consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato.

 

          Art. 3.

     1. Organi della Cassa nazionale del notariato sono:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il comitato esecutivo;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     2. I predetti organi restano in carica tre anni.

     3. La Cassa nazionale del notariato è sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 4.

     1. Il consiglio di amministrazione è composto di diciotto membri, di cui quindici eletti tra i notai in esercizio e tre cooptati tra i notai in pensione.

     2. I notai in esercizio sono eletti in unica data, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella A alla presente legge.

     3. Le elezioni dei quindici notai in esercizio vengono indette dal presidente del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed hanno luogo presso le sedi dei consigli notarili con l'osservanza delle norme vigenti per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato.

     4. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, procede alla proclamazione degli eletti ed indice la prima adunanza del consiglio di amministrazione.

     5. Nella adunanza di cui al comma 4, i membri eletti procedono all'integrazione del consiglio di amministrazione mediante la nomina a scrutinio segreto di tre notai in pensione tra quelli a carico della Cassa nazionale del notariato, sentite le organizzazioni sindacali dei notai in pensione.

     6. Il Ministro di grazia e giustizia, verificata la regolarità delle elezioni dei notai in pensione, procede alla proclamazione degli eletti e ordina che siano pubblicati i nomi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     7. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio nazionale del notariato.

 

          Art. 5.

     1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il presidente, il vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e il segretario.

     2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere eletti o cooptati per più di due trienni consecutivi.

     3. I notai in esercizio, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, sono sostituiti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, dai notai in esercizio che nella graduatoria, formata sulla base dei voti riportati, li seguono immediatamente.

     4. I notai in pensione, componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, sono sostituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, secondo la procedura prevista nell'art. 4, comma 5.

     5. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

 

          Art. 6.

     1. Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

     a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

     b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante;

     c) delibera, su proposta del comitato esecutivo, l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

     d) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni del comitato esecutivo;

     e) delibera, su proposta del comitato, il regolamento organico del personale e le sue modifiche, l'ordinamento dei servizi nonché la nomina del direttore generale;

     f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

 

          Art. 7.

     1. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché della materia da trattare.

     2. L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     3. Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne è richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti.

     4. Per la validità dell'adunanza del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.

     5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 8.

     1. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione nonché il comitato esecutivo; ha la rappresentanza della Cassa nazionale del notariato di fronte ai terzi e in giudizio; rimane in carica fino a quando dura il consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

     2. Il presidente può delegare al vice presidente funzioni di sua spettanza.

 

          Art. 9.

     1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro membri, eletti fra i propri componenti dal consiglio di amministrazione.

     2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) predisposizione dei bilanci;

     b) esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;

     c) autorizzazione delle spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione;

     d) liquidazione delle pensioni, della indennità di cessazione e degli assegni integrativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'art. 1;

     e) adozione di delibere su ogni altra materia delegata di volta in volta dal consiglio di amministrazione.

     3. Per la validità dell'adunanza del comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

     4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Contro le deliberazioni del comitato esecutivo è ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la comunicazione della deliberazione.

     6. Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione del ricorso senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato, lo stesso si intende respinto.

 

          Art. 10.

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

     a) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, con funzioni di presidente;

     b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

     d) due membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio nazionale del notariato anche tra i propri componenti.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

     3. Il collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti nominati su designazione del Consiglio nazionale del notariato rimangono in carica fino a quando dura il Consiglio che li ha designati.

     4. I revisori dei conti esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

 

          Art. 11.

     1. Il direttore generale della Cassa nazionale del notariato è assunto, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, previo accertamento da parte di una commissione, nominata secondo le regole specificate nel regolamento che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, del possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

     2. Il direttore generale, se richiesto dal presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

 

          Art. 12.

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa nazionale del notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al 17 per cento degli stessi.

     2. La percentuale di cui al comma 1 può essere variata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato formulata sulla base di bilancio tecnico, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ogni quattro anni con effetto dal 1° gennaio successivo. La prima variazione può avvenire nel 1992 con effetto dal 1° gennaio 1993.

     3. La quota di onorario di cui al comma 1 è liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell'indicazione prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, e versata all'archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori.

     4. Per la riscossione di tali quote e per le sanzioni per tardivo o mancato pagamento si applicano l'art. 20 del citato regio decreto-legge n. 1666 del 1937 e le norme in esso richiamate.

     5. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno determinati i nuovi modelli dei repertori idonei alla scritturazione con i mezzi tradizionali e i nuovi modelli idonei ai sistemi meccanografici ed informatici.

 

          Art. 13.

     1. I fondi disponibili della Cassa nazionale del notariato possono essere impiegati:

     a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie;

     b) in acquisto di beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;

     c) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili stessi;

     d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio;

     e) in altri modi proposti dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 14.

     1. Gli archivi notarili e gli uffici del registro provvedono alla riscossione delle quote di onorario dovute alla Cassa nazionale del notariato, di cui all'art. 12 della presente legge e all'art. 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e al relativo versamento a favore della predetta Cassa, trattenendo un aggio nella misura rispettivamente del 2 per cento e del 5 per cento.

     2. Le somme riscosse ai sensi del comma 1 dagli archivi notarili e dagli uffici del registro, prelevato l'aggio previsto dallo stesso comma 1, sono versate a cura dei capi dei suddetti uffici su conto corrente postale della Cassa nazionale del notariato, nei termini e con le sanzioni di cui all'art. 22 del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 .

     3. Gli archivi notarili sono tenuti ad inviare alla Cassa nazionale del notariato e al Consiglio nazionale del notariato, entro la fine di ciascun mese, un prospetto degli onorari dei repertori dei notai del distretto relativi al mese precedente.

 

          Art. 15.

     1. L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 577, già modificato dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. 1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma, è ordine professionale della categoria. Il Consiglio nazionale del notariato è composto dai notai in esercizio eletti in unica data nel numero stabilito per ciascuna delle zone regionali indicate nella tabella allegato A, annessa alla presente legge. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive".

     2. La tabella allegato A introdotta nella legge 3 agosto 1949, n. 577, dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

 

          Art. 16.

     1. La lettera f) dell'art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituita dalla seguente:

     "f) elabora princìpi di deontologia professionale".

 

          Art. 17.

     1. Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i suoi componenti il comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario e da quattro membri.

     2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

     b) gestione dei rapporti con il personale dipendente;

     c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso;

     d) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad esso delegata dal Consiglio.

 

          Art. 18.

     1. La revisione della gestione del Consiglio nazionale del notariato è affidata ad un collegio di revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e tre supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in esercizio, in ragione di:

     a) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto;

     b) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria;

     c) un revisore effettivo ed uno supplente per le regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

     2. I revisori sono eletti in unica elezione, nella stessa data di elezione del Consiglio nazionale del notariato, e in ciascuna zona è nominato revisore effettivo il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e supplente quello che lo segue immediatamente; in caso di parità di voti si ha riguardo alla maggiore anzianità di esercizio professionale.

     3. I revisori eleggono nel proprio seno il presidente.

     4. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio.

     5. Quando per una qualsiasi causa, anche per trasferimento da un gruppo ad un altro delle zone sopra indicate, viene a cessare dalla carica un revisore effettivo, questi è sostituito dal supplente nominato nel suo gruppo di zona.

     6. Quando per una qualsiasi causa, anche per l'assunzione della carica di revisore effettivo, viene a cessare dalla carica il revisore supplente, questi è sostituito dal candidato che ha riportato il maggior numero di voti nel suo gruppo di zona.

     7. I componenti nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

     8. Nessun componente può essere eletto più di due volte consecutive.

 

          Art. 19.

     1. Il primo comma dell'art. 8 della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito dal seguente:

     "Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio".

     2. Il primo comma dell'art. 9 della legge 3 agosto 1949, n. 577, già modificato dalla legge 20 febbraio 1956, n. 58, è sostituito dal seguente:

     "Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zona".

 

          Art. 20.

     1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza di un semestre dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio nazionale del notariato provvede alla spesa per il suo funzionamento mediante contributi versati dai notai in esercizio.

     2. La misura dei contributi è fissata con deliberazione del Consiglio nazionale stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, in misura ragguagliata agli onorari spettanti al notaio per gli atti soggetti ad annotamento sui repertori e secondo quanto stabilito dalla tariffa notarile, non superiore comunque al 2 per cento di detti onorari.

 

          Art. 21.

     1. I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali.

     2. La riscossione e il versamento dei contributi sono effettuati con le stesse modalità previste dall'art. 14, commi 1 e 2. Sulle somme riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per cento.

     3. La Cassa nazionale del notariato provvede a versare i contributi di cui al comma 1 al Consiglio nazionale del notariato, nel termine di quindici giorni dall'emissione del mandato di pagamento previsto dall'art. 22, secondo comma, del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970.

 

          Art. 22.

     1. I revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato esercitano le loro funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute del Consiglio stesso.

 

          Art. 23.

     1. Per la prima attuazione della presente legge, le elezioni del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato si svolgeranno, contestualmente a quelle del Consiglio nazionale del notariato, alla data che sarà fissata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa; entro lo stesso termine dovranno essere nominati i revisori dei conti della predetta Cassa.

     2. I componenti dell'attuale commissione amministratrice della Cassa e del collegio dei revisori dei conti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

 

          Art. 24.

     1. Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale del notariato è fissata dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

     2. Per sopperire alle esigenze finanziarie del Consiglio nazionale del notariato per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella prevista dall'art. 20, comma 1, relativa al versamento dei contributi dovuti dai notai al Consiglio, la Cassa nazionale del notariato verserà allo stesso Consiglio in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, una somma pari al 2 per cento degli onorari complessivi iscritti a repertorio dai notai per l'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge. La somma da versare verrà determinata calcolando il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di decorrenza prevista dall'art. 20, comma 1.

 

          Art. 25.

     1. Le norme regolamentari per l'attuazione delle attività di previdenza e di solidarietà previste nell'art. 1 saranno emanate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto sarà emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formulata sulla base di deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

     2. Con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato, approvata con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate, entro lo stesso termine di cui al comma 1, le norme regolamentari per l'attuazione dell'attività di mutua assistenza prevista dall'art. 2.

 

          Art. 26.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 10 e 11, primo comma, del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;

     b) gli articoli 5, 6, 7, secondo, terzo e quinto comma, 12 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 577.

     2. Con effetto dalla data prevista dall'art. 12 della presente legge sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'art. 21 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358;

     b) l'art. 17 della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

 

     Tabella A (art. 4) - Tabella che determina le circoscrizioni regionali per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della cassa nazionale del notariato.

 

Zone regionali

Distretti di corti di appello compresi in ciascuna zona

Numero dei membri del consiglio di amministrazione per ciascuna zona

Piemonte e Valle d'Aosta

Torino

1

Liguria

Genova

1

Lombardia

Milano e Brescia

1

Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia

Venezia, Trieste e Trento

1

Emilia-Romagna

Bologna

1

Toscana

Firenze

1

Lazio

Roma

1

Sardegna

Cagliari

1

Marche e Umbria

Ancona e Perugia

1

Campania (con esclusione della corte di appello di Salerno)

Napoli

1

Abruzzo e Molise

L'Aquila e Campobasso

1

Puglia

Bari e Lecce

1

Basilicata (con l'aggiunta della corte di appello di Salerno)

Potenza e Salerno

1

Calabria

Catanzaro e Reggio Calabria Sicilia Catania, Messina, Palermo e Caltanissetta

1

 

Totale

15

 

     Tabella B (art. 15) - Tabella che determina le circoscrizioni regionali per l'elezione dei componenti del consiglio nazionale del notariato.

 

Zone regionali

Numero dei componenti del consiglio nazionale del notariato per ciascuna zona

Distretti di corti di appello compresi in ciascuna zona

Piemonte e Valle d'Aosta

Torino

2

Liguria

Genova

1

Lombardia

Milano e Brescia

2

Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia

Venezia, Trieste e Trento

2

Emilia-Romagna

Bologna

1

Toscana

Firenze

1

Lazio

Roma

2

Sardegna

Cagliari

1

Marche e Umbria

Ancona e Perugia

1

Campania (con esclusione della corte di appello di Salerno)

Napoli

1

Abruzzo e Molise

L'Aquila e Campobasso

1

Puglia

Bari e Lecce

1

Basilicata (con l'aggiunta della corte di appello di Salerno)

Potenza e Salerno

1

Calabria

Catanzaro e Reggio Calabria

1

Sicilia

Catania, Messina, Palermo e Caltanissetta

2

 

Totale

20