Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.12 notariato |
Data: | 30/12/1937 |
Numero: | 2358 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con le [...] |
§ 59.12.a- Legge 30 dicembre 1937, n. 2358.
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.
(G.U. 1 febbraio 1937, n. 25).
E' convertito in legge il regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con le seguenti modificazioni:
Gli articoli 14 e 18 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 14. - Fermo il disposto dell'art. 147 della
"Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, è vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà nè quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.
"Il notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norma del citato art. 147".
"Art. 18. - Al notaro è dovuto:
a) per gli atti di cui all'art. 1, n. 1 e 2, l'onorario fisso stabilito, per gli atti di valore indeterminabile, nell'art. 4 della tariffa allegata alla
b) per gli atti di cui all'art. 1, n. 3, l'onorario fisso di lire 10 per ciascun libro;
c) per gli atti di cui all'art. 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'art. 13 della detta tariffa e sue modificazioni;
d) per gli atti di cui all'art. 1, n. 5, l'onorario fisso come alla lettera a) se trattisi di copie od estratti di documenti e l'onorario ad ore come alla lettera c) se trattisi di copie od estratti di libri e registri commerciali.
"Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 4 del regio