§ 59.12.a- Legge 30 dicembre 1937, n. 2358.
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:30/12/1937
Numero:2358


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con le [...]


§ 59.12.a- Legge 30 dicembre 1937, n. 2358.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

(G.U. 1 febbraio 1937, n. 25).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1666, contenente modificazioni all'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con le seguenti modificazioni:

     Gli articoli 14 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 14. - Fermo il disposto dell'art. 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è vietato al notaro di fare concorrenza ai colleghi servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami, di pubblicità, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile.

     "Fermo il disposto dell'art. 26 della legge anzidetta, è vietato inoltre al notaro di esercitare le sue funzioni, malgrado ne sia richiesto, nei giorni festivi e nei giorni di mercato in altra sede notarile alla quale siano assegnati non più di due posti, qualora il titolare o uno dei titolari vi abbia permanente dimora. Questo divieto non si applica agli atti di ultima volontà nè quando ostino per il titolare o i titolari suddetti motivi di incompatibilità o impedimenti derivanti da malattia, congedo, sospensione, inabilitazione, ed interdizione.

     "Il notaro che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è punito a norma del citato art. 147".

     "Art. 18. - Al notaro è dovuto:

     a) per gli atti di cui all'art. 1, n. 1 e 2, l'onorario fisso stabilito, per gli atti di valore indeterminabile, nell'art. 4 della tariffa allegata alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nelle successive modificazioni;

     b) per gli atti di cui all'art. 1, n. 3, l'onorario fisso di lire 10 per ciascun libro;

     c) per gli atti di cui all'art. 1, n. 4, l'onorario ad ore stabilito nell'art. 13 della detta tariffa e sue modificazioni;

     d) per gli atti di cui all'art. 1, n. 5, l'onorario fisso come alla lettera a) se trattisi di copie od estratti di documenti e l'onorario ad ore come alla lettera c) se trattisi di copie od estratti di libri e registri commerciali.

     "Il diritto di iscrizione a repertorio di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2384, è dovuto, per gli atti indicati alla lettera b), nella misura di lire 2. La quota di tale diritto che il notaro deve versare all'archivio è stabilita in lire 1".