§ 59.11.2 - Legge 23 giugno 1927, n. 1187.
Provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove province del regno


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.11 medici e odontoiatri
Data:23/06/1927
Numero:1187


Sommario
Art. 1.      I cittadini italiani, delle nuove province del regno, che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica, in conformità delle ordinanze del cessato impero austriaco 20 [...]
Art. 2.      L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà concessa a seguito di prova di esame da sostenersi innanzi ad apposita commissione, secondo le norme che saranno stabilite d'intesa tra i [...]
Art. 3.      La tassa di diploma fissata per l'autorizzazione suddetta sarà di lire 300.


§ 59.11.2 - Legge 23 giugno 1927, n. 1187. [1]

Provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove province del regno

(G.U. 18 luglio 1927, n. 164)

 

     Art. 1.

     I cittadini italiani, delle nuove province del regno, che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica, in conformità delle ordinanze del cessato impero austriaco 20 marzo 1892, Bollettino, n. 55, delle leggi dell'impero, e 14 febbraio 1904, Bollettino, n. 15, delle leggi dell'impero, e che abbiano esercitato o, alla pubblicazione della presente legge, esercitino pubblicamente la loro professione nel territorio delle province stesse, dall'entrata in vigore del regio decreto 25 settembre 1921, n. 1388, o dalla data della concessione, qualora questa sia stata loro conferita a termini dell'art. 3 di detto regio decreto, potranno, quantunque sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, essere autorizzati, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.

 

          Art. 2.

     L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà concessa a seguito di prova di esame da sostenersi innanzi ad apposita commissione, secondo le norme che saranno stabilite d'intesa tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione.

 

          Art. 3.

     La tassa di diploma fissata per l'autorizzazione suddetta sarà di lire 300.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.