Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.11 medici e odontoiatri |
Data: | 23/06/1927 |
Numero: | 1187 |
Sommario |
Art. 1. I cittadini italiani, delle nuove province del regno, che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica, in conformità delle ordinanze del cessato impero austriaco 20 [...] |
Art. 2. L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà concessa a seguito di prova di esame da sostenersi innanzi ad apposita commissione, secondo le norme che saranno stabilite d'intesa tra i [...] |
Art. 3. La tassa di diploma fissata per l'autorizzazione suddetta sarà di lire 300. |
§ 59.11.2 - Legge 23 giugno 1927, n. 1187. [1]
Provvedimenti a favore degli odontotecnici concessionati delle nuove province del regno
(G.U. 18 luglio 1927, n. 164)
I cittadini italiani, delle nuove province del regno, che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica, in conformità delle ordinanze del cessato impero austriaco 20 marzo 1892, Bollettino, n. 55, delle leggi dell'impero, e 14 febbraio 1904, Bollettino, n. 15, delle leggi dell'impero, e che abbiano esercitato o, alla pubblicazione della presente legge, esercitino pubblicamente la loro professione nel territorio delle province stesse, dall'entrata in vigore del
L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà concessa a seguito di prova di esame da sostenersi innanzi ad apposita commissione, secondo le norme che saranno stabilite d'intesa tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione.
La tassa di diploma fissata per l'autorizzazione suddetta sarà di lire 300.
[1] Abrogata dall'art. 24 del