§ 59.9.8 - Legge 4 febbraio 1967, n. 37.
Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore del geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.9 geometri
Data:04/02/1967
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Iscritti alla Cassa)
Art. 2.  (Scopi della Cassa)
Art. 3.  (Organi della Cassa)
Art. 4.  (Il presidente della Cassa)
Art. 5.  (Comitato dei delegati - Elezioni e attribuzioni)
Art. 6.  (Il Comitato dei delegati - Convocazioni)
Art. 7.  (Il Consiglio di amministrazione - Nomina e convocazione)
Art. 8.  (Consiglio di amministrazione - Attribuzioni)
Art. 9.  (La Giunta esecutiva)
Art. 10.  (Ricorsi contro provvedimenti della Giunta esecutiva)
Art. 11.  (Collegio dei sindaci)
Art. 12.  (Prestazioni previdenziali)
Art. 13.  (Pensione di vecchiaia)
Art. 14.  (Pensione di invalidità)
Art. 15.  (Accertamento dello stato di invalidità)
Art. 16.  (Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità)
Art. 17.  (Pensione indiretta e di riversibilità)
Art. 18.  (Richiesta e decorrenza della pensione)
Art. 19.  (Supplementi di pensione)
Art. 20.  (Indennità una tantum )
Art. 21.  (Forme di assistenza)
Art. 22.  (Assicurazione volontaria contro la malattia - Prestazioni)
Art. 23.  (Assicurazione volontaria contro la malattia - Iscritti)
Art. 24.  (Assicurazione volontaria contro la malattia - Finanziamento)
Art. 25.  (Delle altre forme di assistenza)
Art. 26.  (Contribuzione relativa alla gestione previdenziale)
Art. 27.  (Riduzione del contributo)
Art. 28.  (Versamento e riscossione dei contributi)
Art. 29.  (Esercizio finanziario e bilancio)
Art. 30.  (Riparto dei contributi per marche)
Art. 31.  (Degli investimenti)
Art. 32.  (Privilegi ed esenzioni fiscali)
Art. 33.  (Restituzione dei versamenti volontari antecedenti alla legge)
Art. 34.  (Attribuzioni delle attività e soppressione dei conti individuali)
Art. 35.  (Riconoscimento dei contributi pregressi)
Art. 36.  (Riscatto di periodi pregressi)
Art. 37.  (Rateazione dei riscatti)
Art. 38.  (Decorrenza delle nuove misure di pensione e di contributi)
Art. 39.  (Pensione indiretta per i decessi anteriori alla legge)
Art. 40.  (Decorrenza dell'assicurazione volontaria contro la malattia)
Art. 41.  (Durata provvisoria degli attuali organi della Cassa)
Art. 42.  (Vigilanza sulla Cassa)
Art. 43.  (Entrata in vigore della legge)


§ 59.9.8 - Legge 4 febbraio 1967, n. 37.

Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore del geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

(G.U. 27 febbraio 1967, n. 52)

 

 

Titolo I

 

DEGLI ISCRITTI E DEGLI SCOPI

 

     Art. 1. (Iscritti alla Cassa)

     Sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri.

 

          Art. 2. (Scopi della Cassa)

     La Cassa ha lo scopo di attuare trattamenti di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.

 

Titolo II

 

DEGLI ORGANI DELLA CASSA

 

          Art. 3. (Organi della Cassa)

     Sono organi della Cassa:

     1) il presidente;

     2) il Comitato dei delegati;

     3) il Consiglio di amministrazione;

     4) la Giunta esecutiva;

     5) il Collegio dei sindaci.

     Ai Collegi professionali dei geometri possono essere demandati dalla Cassa speciali funzioni allo scopo di un migliore raggiungimento dei fini istituzionali. La Cassa è autorizzata a sostenere i relativi oneri secondo le modalità e nelle entità stabilite dal comitato dei delegati [1] .

 

          Art. 4. (Il presidente della Cassa)

     Il presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

     Il presidente rappresenta la Cassa, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva.

     Il presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo presidente e può essere rieletto.

     Il presidente uscente convoca e presiede le riunioni del nuovo Comitato dei delegati ed insedia il nuovo Consiglio di amministrazione.

     Il presidente è coadiuvato, e nel caso di impedimento o di assenza e sostituito, dal vice presidente che viene eletto, per la stessa durata, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

 

          Art. 5. (Comitato dei delegati - Elezioni e attribuzioni)

     Il Comitato dei delegati è costituito dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, nominati nel modo appresso indicato.

     Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio [2] .

     Può essere eletto delegato l'iscritto alla Cassa che, alla data del 1° gennaio antecedente la data delle elezioni:

     1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare [3] ;

     2) contribuisca in misura intera alla gestione previdenziale della Cassa;

     3) non beneficì di prestazioni previdenziali a carico della Cassa.

     La data delle elezioni, stabilita dal presidente della Cassa, deve precedere di almeno trenta giorni la data di scadenza del Comitato dei delegati uscente e deve essere comunicata ai presidenti dei Collegi almeno trenta giorni prima della data stessa.

     Le elezioni avvengono presso la sede di ciascun Collegio; il seggio elettorale è presieduto dal presidente del Collegio medesimo assistito da due scrutatori, scelti tra gli iscritti e nominati dal Consiglio del Collegio. Il presidente del Collegio comunica immediatamente alla Cassa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risultato della votazioni.

     Il presidente della Cassa, assistito dal collegio dei sindaci, somma i risultati parziali e proclama eletti i delegati che nell'ambito della circoscrizione hanno ricevuto il maggior numero di voti purché sia garantita l'appartenenza ad ogni collegio di almeno un eletto. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione alla Cassa e in caso di pari anzianità di iscrizione alla Cassa il più anziano di età [4] .

     I risultati delle elezioni sono comunicati dal presidente della Cassa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

     L'iscritto eletto delegato o consigliere di amministrazione che viene a perdere il requisito di cui al terzo comma, n. 1), viene dichiarato decaduto con provvedimento del consiglio di amministrazione della Cassa. I delegati dimissionari, decaduti per incompatibilità o deceduti sono sostituiti dai candidati che nell'ambito della circoscrizione seguono immediatamente l'ultimo eletto in ordine di graduatoria, fermo restando la rappresentanza di ogni collegio [5] .

     Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

     a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione della Cassa, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

     b) approva i regolamenti della Cassa e le loro eventuali successive modificazioni;

     c) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa e i membri elettivi del Collegio dei sindaci;

     d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

     e) stabilisce i compensi, i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti gli organi della Cassa;

     f) può demandare funzioni al Consiglio di amministrazione;

     g) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi e dai regolamenti.

     Le deliberazioni indicate nella lettera b) del precedente comma, sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa [6] .

     I compensi stabiliti in conformità al decimo comma, lettera e), nonché le indennità determinate in relazione all'art. 32, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, concorrono alla formazione del reddito e volume d'affari professionali ai sensi degli articoli 2, 10 e 11 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 [7] .

 

          Art. 6. (Il Comitato dei delegati - Convocazioni)

     Il Comitato dei delegati deve riunirsi ordinariamente almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio di amministrazione, o da almeno un quarto dei componenti il Comitato dei delegati o dal Collegio dei sindaci.

     L'avviso di convocazione deve essere inviato per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

     Sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza assoluta, eccetto le deliberazioni riguardanti materie previste alla lettera a) del penultimo comma del precedente art. 5, le quali debbono approvarsi con maggioranza di almeno due terzi.

 

          Art. 7. (Il Consiglio di amministrazione - Nomina e convocazione)

     Il Consiglio di amministrazione è composto di undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei delegati tra gli iscritti alla Cassa.

     Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione all'Albo, il più anziano di età.

     Il Consiglio di amministrazione deve essere convocato almeno ogni tre mesi dal presidente, nella sede della Cassa, con le modalità stabilite nel secondo comma del precedente art. 6 salvo riduzione del preavviso ad almeno sette giorni.

     Il presidente convoca, altresì, il Consiglio di amministrazione ove ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in carica o dal Collegio dei sindaci.

     Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

     I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

     Il componente del Consiglio di amministrazione assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

     I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti, mediante elezione, dal Comitato dei delegati, nella sua prima seduta successiva alla vacanza.

     In caso di dimissioni contemporanee di almeno sei membri, si procede entro trenta giorni a nuova elezione del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 8. (Consiglio di amministrazione - Attribuzioni)

     Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

     a) elegge il presidente della Cassa, il vice presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva;

     b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo art. 29;

     c) delibera sugli investimenti patrimoniali;

     d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni;

     e) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta;

     f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dei regolamenti e dal Comitato dei delegati.

 

          Art. 9. (La Giunta esecutiva)

     La giunta esecutiva è composta dal presidente della Cassa, dal vice Presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione.

     Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

     La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni:

     a) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

     b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio;

     c) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio;

     d) liquida le prestazioni della Cassa;

     e) amministra il personale della Cassa.

 

          Art. 10. (Ricorsi contro provvedimenti della Giunta esecutiva)

     Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 9, gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di amministrazione.

     Non è ammesso il ricorso in via contenziosa prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa.

     Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

     Il termine per ricorrere in via amministrativa è di giorni novanta dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato, e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Consiglio di amministrazione entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.

     Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di ricorrere in via giurisdizionale in conformità del secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 11. (Collegio dei sindaci)

     Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:

     un membro effettivo ed uno supplente, con funzione di presidente, in rappresentanza della Corte dei conti;

     un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da designarsi tra i funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di Sezione o equivalente;

     un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

     due membri effettivi e due supplenti, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, da eleggersi dal Comitato dei delegati, con esclusione dei delegati stessi e dei membri del Consiglio di amministrazione.

     Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci preventivi e consuntivi annuali sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione e assiste il presidente della Cassa nelle operazioni di scrutinio dei risultati elettorali di cui all'art. 5; svolge le sue funzioni in conformità con le disposizioni del Codice civile, in quanto applicabili.

     I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

 

Titolo III

 

DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI CONTRIBUTI

 

Capo I

 

DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

 

          Art. 12. (Prestazioni previdenziali)

     Il trattamento previdenziale della Cassa consiste nella liquidazione di pensioni di vecchiaia, di pensioni di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità una tantum nella misura e con le norme stabilite negli articoli seguenti.

 

          Art. 13. (Pensione di vecchiaia)

     La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e versato per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti alla Cassa.

 

          Art. 14. (Pensione di invalidità)

     La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenutagli malattia o infortunio, abbia perduto in modo permanente ed assoluto la capacità all'esercizio della sua professione e purché ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) dieci anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa;

     b) cinque anni di iscrizione e di contribuzione alla Cassa, con non meno di due anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensionamento.

     La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia.

 

          Art. 15. (Accertamento dello stato di invalidità)

     Lo stato di invalidità assoluta e permanente dell'iscritto è accertato dalla Cassa.

     In caso di contestazione l'accertamento dello stato di invalidità è deferito ad una giuria di tre medici, uno dei quali nominato dalla Giunta esecutiva della Cassa, uno dall'iscritto ed il terzo d'accordo tra i primi due.

     In mancanza d'accordo, il terzo sanitario è nominato dal medico provinciale competente per il territorio del Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto.

     La giuria si riunisce nella località ove risiede il Collegio dei geometri cui appartiene l'iscritto e decide in via definitiva.

     Ciascuna parte sostiene le spese per il sanitario che la rappresenta; le spese per il terzo sanitario e per il lavoro della giuria sono a carico della Cassa nel caso di riconoscimento dell'invalidità e a carico del richiedente in caso contrario.

     Per un periodo di dieci anni dalla data di liquidazione della pensione di invalidità, la Cassa può accertare in qualunque momento per mezzo di sanitari di sua fiducia la permanenza delle condizioni di invalidità del pensionato.

     La erogazione della pensione cessa con il cessare della inabilita totale ed è sospesa nei confronti del pensionato che rifiuti di sottoporsi alle revisioni suddette.

 

          Art. 16. (Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità)

     La misura della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità è di lire 780 mila annue [8] .

     Nei confronti dell'iscritto che si sia avvalso della facoltà prevista al primo comma del successivo art. 27, la misura della pensione annua è ridotta nella proporzione esistente tra importo dei contributi versati, compresi quelli di importo ridotto, e importo dei contributi interi teoricamente corrispondenti all'anzianità contributiva dell'iscritto.

     La misura della pensione annua è aumentata di una quota pari al 10 per cento dell'ammontare eventualmente accreditato a favore dell'iscritto per effetto del successivo art. 30.

     La quota aggiuntiva non può comunque superare la metà dell'importo della pensione derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nei primi due commi del presente articolo.

 

          Art. 17. (Pensione indiretta e di riversibilità)

     Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte, le condizioni di iscrizione e di contribuzione di cui al precedente art. 14, spetta una pensione ai seguenti familiari:

     a) coniuge, non legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi; se il coniuge superstite è il marito, la pensione spetta soltanto quando concorra il requisito di inabilità al lavoro;

     b) figli minorenni o inabili al lavoro; ai figli che seguono corsi di studi universitari, la pensione spetta fino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito, e comunque non oltre il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età;

     c) genitori, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie;

     d) fratelli inabili al lavoro e sorelle nubili o vedove, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie.

     Sono equiparati ai figli legittimi e ai legittimati: i naturali, gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati in conformità dell'art. 404 del Codice civile, nonché i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge dell'iscritto o del pensionato.

     La pensione di riversibilità non è concessa nei casi in cui i matrimoni, le legittimazioni e le adozioni siano avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto, salvo il caso in cui dal matrimonio sia nata prole, anche postuma.

     Non hanno diritto a pensione le figlie minorenni superstiti sposate.

     Il coniuge di sesso femminile, le figlie minorenni e le sorelle nubili o vedove, superstiti, perdono il diritto a pensione quando contraggono matrimonio. La perdita del diritto ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il matrimonio è celebrato.

     Per i familiari di cui alle lettere b), c) e d) il diritto alla pensione è subordinato alla sussistenza, al momento del decesso dell'iscritto o del pensionato, del requisito della vivenza a carico, da accertare in base alle norme riguardanti il conseguimento del diritto agli assegni familiari.

     La Cassa può chiedere a tutti i titolari di pensione, anche periodicamente, la presentazione di documenti probatori.

     La pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dal pensionato o che sarebbe spettata all'iscritto se avesse maturato, alla data del decesso, i requisiti prescritti dalla presente legge per la liquidazione della pensione di invalidità:

     60 per cento per un superstite;

     80 per cento per due superstiti;

     100 per cento per tre o più superstiti.

     Nel caso di concorso di più superstiti, la pensione risultante secondo le aliquote precedenti si intende attribuita ai medesimi in parti uguali.

     Nel caso di variazione della composizione del nucleo superstite, la pensione è riliquidata secondo la nuova composizione, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la variazione è avvenuta.

 

          Art. 18. (Richiesta e decorrenza della pensione)

     La pensione deve essere richiesta alla Cassa con domanda scritta.

     La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

     La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a, quello in cui l'assicurato compia il 65 anno di età, o, se le condizioni di contribuzione di cui al precedente art. 13, sono raggiunte dopo il compimento di detta età, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il diritto alla pensione.

     La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato.

     In caso di ritardata presentazione della domanda sono dovuti gli arretrati senza interessi con un massimo di cinque annualità.

     La pensione annua è pagata in tredici rate uguali: una al principio di ciascun mese e una in occasione delle festività natalizie.

 

          Art. 19. (Supplementi di pensione)

     Il titolare di pensione diretta di vecchiaia che si cancelli dall'Albo professionale in epoca successiva alla data di liquidazione della pensione, ha diritto ad un supplemento di pensione annua in misura pari al dieci per cento dell'ammontare eventualmente accreditatogli, in conformità del successivo art. 30, posteriormente alla data di liquidazione della pensione stessa.

     Il criterio di cui al precedente comma trova applicazione anche per la determinazione dell'importo della pensione spettante ad eventuali superstiti, nel caso di morte del titolare di pensione diretta.

 

          Art. 20. (Indennità una tantum ) [9]

 

Capo II

 

DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

 

          Art. 21. (Forme di assistenza)

     La Cassa attua l'assistenza:

     a) con assicurazione volontaria contro la malattia, anche derivante da infortunio;

     b) con provvidenze a favore di coloro che trovansi in condizioni di bisogno e che non si siano avvalsi della facoltà di iscriversi all'assicurazione volontaria di malattia di cui alla precedente lettera a);

     c) con provvidenze straordinarie anche per coloro che, pur essendosi assicurati ai sensi della precedente lettera a), vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali.

     Al finanziamento dei trattamenti di cui al precedente comma si provvede ogni anno, col 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche di cui all'art. 17, lettera b) della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, accertate nell'esercizio precedente, e con il contributo dovuto dagli iscritti all'assicurazione volontaria di malattia, secondo le norme ed i criteri stabiliti nei successivi articoli 24 e 25.

 

          Art. 22. (Assicurazione volontaria contro la malattia - Prestazioni)

     All'assicurazione volontaria contro la malattia di cui alla lettera a) del precedente art. 21 la Cassa provvede previa convenzione deliberata dal Consiglio di amministrazione, da stipulare con uno degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

     La convenzione è sottoposta alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     L'assicurazione volontaria contro la malattia prevede, a scelta degli iscritti, i seguenti due gruppi di prestazione:

     A)

     1 - assistenza medica, generica e specialistica;

     2 - assistenza ospedaliera, medica e chirurgica;

     3 - assistenza ostetrica;

     4 - assistenza farmaceutica;

     5 - accertamenti diagnostici e di laboratorio;

     6 - cure fisiche;

     7 - concorso per protesi;

     B)

     1 - assistenza ospedaliera, medica chirurgica, ostetrica e farmaceutica;

     2 - accertamenti diagnostici e di laboratorio;

     3 - concorso per protesi.

     Il diritto alle prestazioni sorge al 90° giorno dalla data di iscrizione all'assicurazione volontaria contro le malattie.

 

          Art. 23. (Assicurazione volontaria contro la malattia - Iscritti)

     Possono essere iscritti, su domanda, all'assicurazione volontaria contro la malattia tutti gli iscritti alla Cassa nonché i titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa, con esclusione di coloro che siano soggetti ad una qualsiasi forma obbligatoria di assicurazione o assistenza malattia.

     A seguito della avvenuta adesione alla predetta assicurazione volontaria le relative prestazioni sono corrisposte sia all'iscritto che ai seguenti familiari conviventi e a carico:

     a) il coniuge, purché non separato legalmente per sua colpa;

     b) i figli celibi e nubili legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età minore degli anni 21 o anche di età superiore se inabili al lavoro;

     c) gli ascendenti di età superiore ai 55 se donne e 60 se uomini.

 

          Art. 24. (Assicurazione volontaria contro la malattia - Finanziamento)

     Al finanziamento dell'assicurazione volontaria contro la malattia si provvede:

     a) con un contributo personale annuo a carico degli iscritti pari a lire 90.000 e a lire 45.000 rispettivamente per i gruppi di prestazioni indicati alle lettere A) e B) del precedente art. 22. Detto contributo potrà essere modificato, tenendo conto anche delle risultanze di gestione, con delibera del Comitato dei delegati da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     b) con il concorso finanziario della Cassa mediante una quota parte del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche, da determinarsi in rapporto al numero complessivo degli iscritti e dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa alla fine dell'esercizio precedente ed in proporzione diretta al numero di coloro che si iscrivano volontariamente all'assicurazione contro la malattia.

     Il contributo personale annuo di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ciascun esercizio. Qualora tale contributo non pervenga alla Cassa entro il predetto termine, l'iscrizione s'intenderà come non rinnovata per l'esercizio successivo.

     L'assicurazione volontaria contro la malattia è amministrata in forma autonoma con contabilità separata, e costituisce una distinta sezione della gestione assistenza.

 

          Art. 25. (Delle altre forme di assistenza)

     L'assistenza costituita dalle provvidenze indicate alle lettere b) e c) del precedente art. 21 è attuata dalla Cassa con deliberazioni della Giunta esecutiva.

     Ai relativi oneri si fa fronte con la residua parte della aliquota del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche non destinate all'assicurazione volontaria contro la malattia ai sensi della lettera b), primo comma del precedente art. 24.

     (Omissis) [10]

 

Capo III

 

DEI CONTRIBUTI

 

          Art. 26. (Contribuzione relativa alla gestione previdenziale) [11]

     Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di L. 350.000 annue.

     La misura del contributo predetto a decorrere dal 1° gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

     La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

     La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

     L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato.

     Il contributo non potrà, in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo.

     Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, è ridotto di due terzi.

     I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1° gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge.

 

          Art. 27. (Riduzione del contributo)

     L'iscritto che sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa, può chiedere, con domanda da inoltrarsi alla Cassa stessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, la riduzione a metà del contributo personale di cui al precedente art. 26.

     L'esercizio della predetta facoltà comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali in conformità di quanto disposto nel secondo comma del precedente art. 16.

 

          Art. 28. (Versamento e riscossione dei contributi)

     La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso [12].

     Il contributo per marche da applicare a cura del geometra, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152, è a carico del committente.

     Le marche sono fornite dalla Cassa attraverso istituti di credito di diritto pubblico, uffici postali, e in tutti quegli altri modi che potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La Cassa può disporre i necessari controlli per l'esatta applicazione delle marche.

 

Titolo IV

 

DELLA GESTIONE FINANZIARIA

 

          Art. 29. (Esercizio finanziario e bilancio)

     L'esercizio finanziario della Cassa inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

     Presso la Cassa sono istituite separate gestioni: una per la previdenza, l'altra per l'assistenza.

     Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e li presenta per l'approvazione al Comitato dei delegati, che delibera entro il mese di novembre per il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il mese di maggio per il bilancio consuntivo dell'esercizio passato.

     Almeno ogni cinque anni, il Consiglio di amministrazione fa eseguire il bilancio tecnico dei trattamenti previdenziali e lo presenta al Comitato dei delegati, con eventuali proposte.

     Copia dei bilanci preventivi e consuntivi annuali e dei bilanci tecnici è inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 30. (Riparto dei contributi per marche)

     Ogni anno dall'importo delle entrate derivanti dall'applicazione delle marche sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza nella misura indicata al secondo comma del precedente art. 21 e quelle occorrenti per le spese generali di amministrazione della Cassa.

     Le rimanenti somme sono, per metà, destinate al finanziamento della gestione previdenziale, e per l'altra metà sono accreditate, in parti uguali, e senza produzione di interessi, a favore di tutti gli iscritti che dimostrino la loro inclusione nei ruoli dell'imposta generale sull'entrata o dell'imposta di ricchezza mobile categoria C/1 per l'esercizio della professione di geometra.

     L'iscritto, che non versa il contributo obbligatorio entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente comma.

 

          Art. 31. (Degli investimenti)

     Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impegnate:

     1) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

     2) in acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;

     3) in acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali, esente dalla procedura indicata nell'art. 17 del Codice civile e nella legge 5 giugno 1850, n. 1037;

     4) in mutui sui beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado, per somma che non ecceda il 60 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato [13] .

     In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

     Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 32. (Privilegi ed esenzioni fiscali)

     Sono estesi alla Cassa e alle prestazioni da essa corrisposte tutti i privilegi, e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione obbligatoria nazionale di invalidità, vecchiaia e superstiti, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.

 

Titolo V

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 33. (Restituzione dei versamenti volontari antecedenti alla legge)

     I versamenti volontari effettuati da iscritti alla Cassa, ai sensi della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono restituiti al versante, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge maggiorati degli interessi composti al saggio legale.

 

          Art. 34. (Attribuzioni delle attività e soppressione dei conti individuali)

     Le attività esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche.

     I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990, sono soppressi tenendo conto delle modalità previste ai successivi articoli 35 e 36.

 

          Art. 35. (Riconoscimento dei contributi pregressi)

     Agli effetti della anzianità di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono riconosciuti validi i periodi d'iscrizione e di contribuzione alla Cassa precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

     In relazione al riconoscimento dei predetti periodi di pregressa anzianità, sono attribuite a favore dei singoli interessati, ai fini delle eventuali liquidazioni una tantum previste dal precedente art. 20, comma primo, secondo e terzo, lire 60.000 per ogni anno di detta pregressa anzianità entro i limiti e fino a concorrenza degli importi esistenti nei rispettivi conti individuali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 36. (Riscatto di periodi pregressi)

     Gli iscritti alla Cassa a norma del precedente art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'età di 45 anni, possono presentare domanda scritta, entro il termine perentorio di due anni dalla data sopra indicata, per riscattare un numero di annualità di contribuzione individuale alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualità.

     L'esercizio della facoltà prevista al comma precedente è subordinato alla condizione che l'interessato non abbia ottenuto la liquidazione del proprio conto individuale nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

     Il riscatto si compie mediante versamento alla Cassa di un importo pari a lire 60.000 per ogni annualità da riscattare. L'importo predetto è ridotto a metà per gli iscritti di età superiore agli ottanta anni compiuti.

     Le somme da versare a titolo di riscatto da parte dei singoli interessati sono ridotte dell'importo corrispondente agli eventuali residui risultanti nei rispettivi conti individuali a seguito della operazione prevista al precedente art. 35, comma secondo.

     L'anzianità contributiva riconosciuta in seguito a esercizio della facoltà di riscatto non è valida ai fini del diritto a pensione di invalidità.

 

          Art. 37. (Rateazione dei riscatti)

     E' consentito il versamento rateale delle annualità di contribuzione ammesse a riscatto ai sensi del precedente art. 36 da ripartirsi nel termine massimo di due anni. In tal caso il godimento della pensione non può avere inizio se non dopo che sia stato completato il pagamento dell'ultima rata.

     In caso di morte dell'iscritto che abbia iniziato ma non completato il pagamento del contributo di riscatto, i superstiti sono ammessi al godimento della pensione solo dopo che sia stato completato il pagamento suddetto.

 

          Art. 38. (Decorrenza delle nuove misure di pensione e di contributi)

     Il contributo, nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 26, è dovuto a far tempo dal 1 gennaio 1967.

     Dalla stessa data si applicano le disposizioni della presente legge relative alle prestazioni previdenziali, ivi compresa la liquidazione delle pensioni a carico della Cassa in corso di godimento.

 

          Art. 39. (Pensione indiretta per i decessi anteriori alla legge)

     Al coniuge superstite e ai figli minori di iscritto deceduto antecedentemente la data di entrata in vigore della presente legge e nei cui confronti sussistevano al momento del decesso i requisiti di iscrizione e di contribuzione stabiliti dal precedente art. 14 per la pensione di invalidità, è concessa, su domanda da inoltrare alla Cassa entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, la pensione indiretta nella misura prevista al precedente art. 17.

     La concessione della pensione è subordinata alla restituzione delle somme eventualmente liquidate agli interessati a norma dell'art. 34 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

          Art. 40. (Decorrenza dell'assicurazione volontaria contro la malattia)

     La data di inizio del servizio concernente l'assicurazione volontaria contro la malattia, nonché la decorrenza dei relativi contributi, è stabilita, in relazione alla convenzione da stipularsi ai sensi del precedente art. 22, dal Consiglio di amministrazione.

     Qualora la data di inizio di detto servizio non coincida con quella dell'esercizio finanziario, i contributi di cui al precedente art. 24, lettera a), sono ridotti in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi già decorsi dell'esercizio stesso.

 

          Art. 41. (Durata provvisoria degli attuali organi della Cassa)

     Gli attuali organi della Cassa rimangono in carica fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 42. (Vigilanza sulla Cassa)

     La Cassa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Qualora siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento della Cassa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può essere disposta la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa con i poteri, per la durata non superiore ad un anno, che saranno fissati nel decreto stesso.

 

          Art. 43. (Entrata in vigore della legge)

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     Con pari decorrenza sono abrogate:

     la legge 24 ottobre 1955, n. 990, e le tabelle ad essa allegate, fatta eccezione per gli articoli 1, 16, 17, lettere a), b), d), e) e 37 e fatta eccezione per l'art. 18 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 152, tenuto conto della diversa misura del contributo personale indicato nel primo comma di tale articolo e disposto in conformità dell'art. 26 della presente legge;

     l'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 152.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 agosto 1990, n. 236.

[2]  Comma già sostituito dall'art. 29 della L. 20 ottobre 1982, n. 773 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1990, n. 236.

[3]  Numero così sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1990, n. 236.

[4]  Comma già sostituito dall'art. 29 della L. 20 ottobre 1982, n. 773 e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L. 20 ottobre 1982, n. 773.

[5]  Comma già sostituito dall'art. 29 della L. 20 ottobre 1982, n. 773 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 4 agosto 1990, n. 236.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 4 agosto 1990, n. 236.

[7]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 4 agosto 1990, n. 236.

[8]  La misura di cui al presente comma è stata elevata a lire 2.210.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1977, dall'art. 2 della L. 8 agosto 1977, n. 583.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 4 agosto 1990, n. 236.

[10]  Comma abrogato dall'art. 9 della L. 20 ottobre 1982, n. 773.

[11]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 8 agosto 1977, n. 583.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 8 agosto 1977, n. 583.

[13]  Numero così sostituito dall'art. 30 della L. 20 ottobre 1982, n. 773.