§ 59.9.b - Legge 9 febbraio 1963, n. 152.
Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.9 geometri
Data:09/02/1963
Numero:152


Sommario
Art. 1.      L'art. 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 24 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 25 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, e la tabella A allegata alla legge stessa sono soppressi


§ 59.9.b - Legge 9 febbraio 1963, n. 152.

Modificazioni alla legge 24 ottobre 1955, n. 990, istitutiva della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

(G.U. 8 marzo 1963, n. 65).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 18 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, è sostituito dal seguente:

     "Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è corrisposto da tutti i geometri iscritti alla Cassa nella misura di lire 36.000 annue, comprendendo tale contributo anche la quota di maggiorazione per la riversibilità.

     Il contributo per marche di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, da applicare a cura di tutti i geometri nell'esercizio professionale, è stabilito come segue:

     Marca da lire 300. - Per elaborati tecnici da esibire agli Uffici tecnici erariali, catastali e Uffici tavolari e per ogni unità immobiliare e subalterna, se trattasi di catasto edilizio urbano.

     Marca da lire 500. - Per elaborati tecnici concernenti opere di edilizia di lieve entità, non soggette al rilascio di certificato di abitabilità o agibilità o di uso.

     Per elaborati tecnici da esibire davanti alle Preture ed agli enti locali.

     Marche da lire 1.000. - Per elaborati tecnici da esibire davanti ai Tribunali e Corti di appello, Ministeri, Uffici regionali e compartimentali.

     Per gli elaborati riguardanti le opere edilizie, con esclusione di tutte le opere rurali, misurabili a volume verrà applicata una marca da lire 500 ogni 100 metri cubi o frazioni di 100. Per gli elaborati riguardanti le opere misurabili a metro lineare (strade, acquedotti, canali, fognature, ecc.) una marca da lire 1.000 ogni 500 metri o frazioni di 500. Per le frazioni successive la marca verrà applicata qualora la frazione stessa superi i 200 metri.

     Per la mancata corresponsione del contributo o di omessa applicazione delle marche, il Consiglio del Collegio, competente per territorio, è tenuto ad adottare provvedimenti disciplinari a mente del vigente regolamento professionale.

     Gli uffici riceventi sono tenuti ad assicurarsi della esatta applicazione delle marche".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 24 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, è sostituito dal seguente:

     "La pensione di riversibilità è a favore del coniuge superstite e dei figli minori nei casi, con le condizioni e con le aliquote stabilite per gli impiegati dello Stato".

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 25 della legge 24 ottobre 1955, n. 990, e la tabella A allegata alla legge stessa sono soppressi.