§ 59.9.3 - Legge 2 marzo 1949, n. 144.
Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.9 geometri
Data:02/03/1949
Numero:144


Sommario
Art. 1.  Oggetto della tariffa
Art. 2.  Circoscrizione
Art. 3.  Obbligatorietà
Art. 4.  Liquidazione delle specifiche
Art. 5.      La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale può entrare anche nel merito della entità del lavoro, delle spese [...]
Art. 6.      Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 2 per cento dell'onorario [...]
Art. 7.  Proprietà intellettuale - Impiego ripetuto della stessa prestazione
Art. 8.  Casi di inapplicabilità
Art. 9.  Esecuzione d'urgenza
Art. 10.  Interruzione dell'incarico
Art. 11.  Incarichi collegiali
Art. 12.  Varianti
Art. 13.  Diritti del committente
Art. 14.  Anticipi
Art. 15.  Pagamento a saldo
Art. 16.  Contraddittori
Art. 17.  Consultazioni
Art. 18.  Collaboratori
Art. 19.  Contenuto delle specifiche
Art. 20.  Compensi che sono sempre dovuti al geometra - Compensi commutabili
Art. 21.  Spese da rimborsare
Art. 22.      Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per percorsi [...]
Art. 23.  Percentuale sulle spese
Art. 24.  Diritti di copia
Art. 25.  Indennità fisse e diritti
Art. 26.  Termine a cui si applicano le tariffe unitarie
Art. 27.  Prestazioni da computare in ragione del tempo
Art. 28.      È sempre compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (art. 31), nei viaggi di andata e ritorno (art. 22) e quello trascorso per cause [...]
Art. 29.      Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni
Art. 30.  Computo delle vacazioni
Art. 31.  Onorario integrativo a vacazione
Art. 32.  Onorari per lavori a vacazioni
Art. 33.  Lavori notturni e disagiati
Art. 34.  Rilievi sotterranei o in acqua
Art. 35.  Teleferiche e funivie
Art. 36.  Conferenze
Art. 37.  Tipi di frazionamento
Art. 38.  Prestazioni da valutare a misura
Art. 39.      Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni
Art. 40.  Rilievi topografici
Art. 41.  Triangolazioni e poligonazioni
Art. 42.  Rilievi di strade e canali
Art. 43.  Misura dei fondi rustici
Art. 44.  Rilievi dei centri abitati
Art. 45.  Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili
Art. 46.  Lottizzazioni
Art. 47.  Consegne, riconsegne, inventari, bilancio
Art. 48.  Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili
Art. 49.  Misura e stima delle scorte morte, della legna e piante
Art. 50.  Stima dei danni prodotti dall'incendio
Art. 51.  Stime, inventari e consegne di fabbricati
Art. 52.  Divisione patrimoniale
Art. 53.  Stime per espropriazione
Art. 54.  Perizie per affitti di fondi rustici e urbani
Art. 55.  Importo a cui si applica l'onorario
Art. 56.  Prestazioni nelle costruzioni
Art. 57.  Classifica delle costruzioni
Art. 58.  Onorari per le costruzioni
Art. 59.  Prestazioni parziali - Aggiornamenti di progetti
Art. 60.  Prestazioni da valutare a discrezione
Art. 61.      Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a [...]
Art. 62.  Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte
Art. 63.  Stima delle acque irrigue
Art. 64.  Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici - Curatele di aziende agrarie
Art. 65.  Prestazioni per compravendite, affitti e colonie parziarie


§ 59.9.3 - Legge 2 marzo 1949, n. 144.

Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

(G.U. 20 aprile 1949, n. 91, S.O.)

 

 

     Art. unico.

     È approvata l'allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri.

 

     Allegato - Tariffa degli onorari per le prestazioni professionali del geometra.

 

CAPO I

 

Norme generali

 

     Art. 1. Oggetto della tariffa

     La tariffa determina gli onorari spettanti al geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle operazioni ordinarie indicate dagli artt. 16 e 24 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, (regolamento per la professione di geometra) per l'attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395). Nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento approvato con regio decreto11 febbraio 1929, n. 274, e non contemplati nella presente tariffa, si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza rientrano le prestazioni stesse.

 

          Art. 2. Circoscrizione

     Il geometra è tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed è soggetto per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione opera.

 

          Art. 3. Obbligatorietà

     L'applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo particolari accordi riferentisi a prestazioni di carattere continuativo.

 

          Art. 4. Liquidazione delle specifiche

     È facoltà del geometra e del committente di chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche. La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione, ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo della specifica.

 

          Art. 5.

     La revisione e la liquidazione delle specifiche sono fatte dal presidente del Collegio, il quale può entrare anche nel merito della entità del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco dell'elaborato, e può valersi altresì dell'opera di una Commissione nominata dal Consiglio del Collegio.

     Il presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e liquidazione.

 

          Art. 6.

     Per ogni revisione o liquidazione delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese, un contributo in ragione del 2 per cento dell'onorario liquidato, con un minimo di lire 200 ed un massimo di lire 4.000. Quando la richiesta è fatta dall'autorità giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a carico del Collegio.

 

          Art. 7. Proprietà intellettuale - Impiego ripetuto della stessa prestazione

     La proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l'opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli.

     Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

     Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione ecc.)

 

          Art. 8. Casi di inapplicabilità

     I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra sia appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso nell'utile dell'appalto o fornitura.

 

          Art. 9. Esecuzione d'urgenza

     L'assegnazione di un incarico con carattere d'urgenza dà diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non eccedente il 25 per cento degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento delle sopravvenute ragioni di urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico nel termine richiesto.

     Il compenso della misura di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il geometra abbia chiesto, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti giustificati dal committente.

 

          Art. 10. Interruzione dell'incarico

     Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e l'onorario corrispondente alla parte del lavoro eseguito.

     Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da giusta causa, spetta a questo il rimborso delle spese fatte e l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.

     In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme del Codice civile.

 

          Art. 11. Incarichi collegiali

     Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle rispettive tariffe.

     Se il geometra è chiamato a collaborare con altro geometra o con ingegnere o dottore agronomo a cui è stato affidato l'incarico, in qualità di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli oltre il rimborso delle spese, non può mai essere inferiore a quello risultante dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro eseguita o del tempo impiegato.

 

          Art. 12. Varianti

     Le varianti ai progetti, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario.

     Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.

 

          Art. 13. Diritti del committente

     Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.

 

          Art. 14. Anticipi

     Quando le operazioni importino un anticipo di spese, il geometra può richiederne il versamento al committente. In rapporto alla entità e alla durata del lavoro avrà diritto altresì al pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75 per cento degli onorari spettantigli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito.

     Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra può richiedere il deposito integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.

 

          Art. 15. Pagamento a saldo

     Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

 

          Art. 16. Contraddittori

     Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 per cento al 30 per cento sugli onorari.

 

          Art. 17. Consultazioni

     Qualora il geometra si trovi nella necessità di ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.

 

          Art. 18. Collaboratori

     Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a carico del geometra quando l'incarico è retribuito a percentuale o a misura. Esse sono a carico del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate secondo la tariffa stabilita dall'art. 32 per il geometra, quando l'onorario è corrisposto a vacazioni.

 

CAPO II

 

Delle specifiche

 

Norme per la compilazione delle specifiche

 

          Art. 19. Contenuto delle specifiche

     La specifica deve contenere:

     a) l'intestazione del professionista;

     b) le indicazioni relative al lavoro commesso (norme del committente, oggetto e data dell'incarico con riferimento ai relativi documenti e alle particolari clausole o accordi);

     c) la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennità contemplate dagli artt. 1 a 25;

     d) il computo dei compensi indicati dagli artt. 28 e 31 quando competono;

     e) il calcolo degli onorari determinati in base ai criteri indicati dall'art. 26.

 

          Art. 20. Compensi che sono sempre dovuti al geometra - Compensi commutabili

     Agli onorari per le prestazioni valutate a discrezione, a misura o a percentuale debbono sempre essere aggiunte:

     le indennità, rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 e 25;

     le vacazioni per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o per interruzioni involontarie a norma degli artt. 28 e 31 e, quando ne sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.

     Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazioni (artt. 29 e 32) devono sempre essere aggiunti:

     le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;

     le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e interruzioni involontarie nella misura indicata dall'art. 31;

     e, quando ne sussistano i motivi;i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri) come dall'art. 18;

     le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.

 

Indennità e rimborsi

 

          Art. 21. Spese da rimborsare

     Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere rimborsate al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti spese:

     a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza;

     b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;

     c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;

     d) spese di bollo e registro, i diritti di Uffici pubblici e privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

     e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'art. 13.

 

          Art. 22.

     Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe immediatamente inferiore per il personale di aiuto.

     Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.

     Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta al geometra e ai collaboratori, oltre alle vacazioni di cui all'art. 31, una indennità di lire 40 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno.

 

          Art. 23. Percentuale sulle spese

     Quando il committente non abbia anticipati i fondi per le spese a sensi dell'art. 14, al geometra compete sull'ammontare di esse l'aumento del 10 per cento.

 

          Art. 24. Diritti di copia

     Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e riproduzione di cui alla lettera e) dell'art. 21 spetta al geometra, per diritto di collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna dell'elaborato.

 

          Art. 25. Indennità fisse e diritti

     Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio telefonico relativo all'incarico, è dovuto al geometra un compenso minimo di lire 60; massimo di lire 300.

     Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di lire 600.

 

Criteri di valutazione dell'onorario

 

          Art. 26. Termine a cui si applicano le tariffe unitarie

     L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'art. 2 può essere valutato:

     a) in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione);

     b) in ragione della estensione (onorari a misura);

     c) in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuali);

     d) in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione).

     Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o a percentuale.

 

CAPO III

 

Tariffa degli onorari

 

Onorari a vacazione

 

          Art. 27. Prestazioni da computare in ragione del tempo

     Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come elemento principale della prestazione.

 

          Art. 28.

     È sempre compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna (art. 31), nei viaggi di andata e ritorno (art. 22) e quello trascorso per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.

 

          Art. 29.

     Sono computati a vacazioni, di regola e quando costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:

     a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguardino lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;

     b) gli inventari e le consegne dei fabbricati;

     c) le determinazioni e verifiche dei confini;

     d) i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi art. 45) e le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;

     e) i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37;

     f) i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino alla estensione di cinque ettari;

     g) le operazioni di stima in genere per importi inferiori a lire 200.000;

     h) il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il tracciamento costituisce un incarico a sé stante, e non è determinabile in superficie;

     i) i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di cinque ettari;

     l) i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e simili (vedi artt. 34 e 35);

     m) la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'art. 62;

     n) la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;

     o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore o del suo sostituto

 

          Art. 30. Computo delle vacazioni

     Le prestazioni a vacazioni si computano in base al tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di dieci vacazioni al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore notturne (vedi art. 33).

 

          Art. 31. Onorario integrativo a vacazione

     Nei casi previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a vacazioni è integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la vacazione è fissata in ragione di:

     lire 430 all'ora per il geometra [1];

     lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto [2].

 

          Art. 32. Onorari per lavori a vacazioni

     Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre il rimborso delle spese di cui agli articoli 21 al 25, la vacazione è fissata in ragione di:

     lire 800 all'ora per il geometra [3];

     lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto [4].

     Nel computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in campagna e in ufficio nonché del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto per cause indipendenti dalla volontà del geometra .

 

          Art. 33. Lavori notturni e disagiati

     Per le operazioni svolte in condizioni di particolare disagio le vacazioni di cui agli articoli 31 e 32 sono aumentate di lire 430 per il geometra, di lire 250 per gli aiutanti [5].

     Per i lavori in ore notturne (dal calare al levare del sole) le vacazioni stesse sono aumentate di lire 500 per il geometra e di lire 325 per gli aiutanti [6].

 

          Art. 34. Rilievi sotterranei o in acqua

     Per i rilievi e tracciamenti sotterranei (gallerie, miniere, fogne, ecc.) o in acqua, le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32 sono aumentate dal 60 per cento all'80 per cento e in casi eccezionali fino al 100 per cento. Tale aumento è cumulabile con quello stabilito dall'art. 33 per lavori in ore notturne.

 

          Art. 35. Teleferiche e funivie

     Per rilievi e tracciamenti di teleferiche, funivie e simili le vacazioni di cui agli artt. 31 e 32 sono aumentate dal 50 per cento all'80 per cento e nei casi di eccezionale difficoltà fino al 100 per cento. Tale aumento è cumulabile con quello stabilito dall'art. 33 per lavori in ore notturne.

 

          Art. 36. Conferenze

     Per consultazioni verbali, l'onorario minimo è di lire 200.

 

          Art. 37. Tipi di frazionamento

     Per i tipi di frazionamento all'onorario a vacazioni di cui alla lettera f) dell'art. 29 va aggiunto un compenso di lire 240 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento.

 

Onorari a misura

 

          Art. 38. Prestazioni da valutare a misura

     Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli artt. 28 e 31 e i rimborsi di cui agli artt. 21 al 25.

 

          Art. 39.

     Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti prestazioni:

     a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per estensioni di oltre cinque ettari;

     b) misura dei fondi rustici e urbani;

     c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque ettari, e dei beni urbani, bilanci e inventari.

 

Lavori topografici

 

          Art. 40. Rilievi topografici

     Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che costituiscano incarico a sé stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che interessano lo scopo per cui furono commessi.

     Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sarà computato a tempo.

     Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 e 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A.

     I compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole parti del lavoro eseguito o cumularsi.

     Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A i compensi si calcolano per interpolazione lineare.

     Per i rilievi nella scala 1:500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20 per cento.

     Per i rilievi nella scala 1:1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10 per cento.

     Per i rilievi nella scala 1:5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15 per cento.

     Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:

     superfici da 25 a 50 ettari, dal 0 al 10 per cento;

     superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15 per cento;

     superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20 per cento; superfici oltre 150 ettari, 20 per cento.

     Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il compenso di cui all'ultima colonna della tabella A si riduce a metà.

     Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del rilievo le corrispondenti voci della tabella.

 

          Art. 41. Triangolazioni e poligonazioni

     Le triangolazioni secondarie a lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a vacazioni o in ragione di lire 1.000 per ogni stazione quando costituiscono operazione a sé stante e in ragione di lire 700 quando costituiscono operazione sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

     Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di lire 400 per ogni stazione, oltre ai suddetti compensi.

 

          Art. 42. Rilievi di strade e canali

     Le voci della colonna prima della tabella A possono applicarsi anche al rilievo planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 per cento.

     Oltre all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti:

     per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50; un compenso proporzionale da lire 200 a lire 400:

     per profili longitudinali, un compenso variabile da lire 200 a lire 400 l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna.

 

          Art. 43. Misura dei fondi rustici

     La misura dei fondi rustici, intesa a determinare il perimetro e la superficie degli appezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo della superficie, fermi il rimborso delle spese (artt. 21 al 25) e il compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e 31), si compensa con gli onorari di cui all'allegata tabella B.

     Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

     La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba determinare la superficie.

     Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i compensi possono aumentare fino al 30 per cento.

     Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili, i compensi possono aumentare fino al 50 per cento.

     Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono del 30 per cento.

     Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i suddetti compensi si riducono del 20 per cento.

     Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta la indicazione grafica dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50 per cento.

     Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti, verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a vacazioni.

 

          Art. 44. Rilievi dei centri abitati

     Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati, delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a cinque ettari, e, per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31) in base alla allegata tabella C.

     Il rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25 per cento dei compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto separatamente.

 

          Art. 45. Rilievo di fabbricati e delle aree fabbricabili

     I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono compensati (salvi i compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31) in ragione delle superfici delle singole piante e sezioni in base all'allegata tabella D.

     Sono a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la massima approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento discrezionale in relazione al valore del terreno.

 

          Art. 46. Lottizzazioni

     In caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera a) della tabella D possono essere aumentati dal 20 al 100 per cento, e viene compensato a parte il tracciamento sul terreno delle linee di progetto.

 

Consegne, riconsegne di fondi rustici

 

          Art. 47. Consegne, riconsegne, inventari, bilancio

     Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I bilanci comprendono il sommario del consegnato o riconsegnato e il conteggio del debito o del credito.

     Fermi i compensi di cui agli artt. 21 al 25, 28 e 31 gli onorari si determinano in base alla allegata tabella E.

     Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.

     Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le ricerche di titoli di possesso, diritti, servitù e simili, la redazione di mappe e tipi.

     I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'art. 16 per il contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

     Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere aumentati del 30 per cento.

 

ONORARI A PERCENTUALE

 

Operazioni di estimo

 

          Art. 48. Stima dei fondi rustici e delle aree fabbricabili

     Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si tratti di:

     a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione motivata;

     b) stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;

     c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.

     Oltre ai compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari da determinarsi in base alla allegata tabella F.

     L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare. Per valori inferiori a lire 100.000 l'onorario può essere valutato a vacazioni o a discrezione.

     Per i terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30 per cento.

     Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

     I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.

     Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati.

     I rilievi e gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti ecc., connessi alle operazioni di stima devono essere compensati a parte in base alle relative voci della tariffa.

 

          Art. 49. Misura e stima delle scorte morte, della legna e piante

     Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura, gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano in base al valore stimato, nella seguente misura:

 

Importo di stima fino a L. 50.000

 

onorario L. 1,70%

 

Importo di stima fino a L. 100.000

 

onorario L. 1,25%

con un minimo di L. 1.000 oltre i rimborsi ed

Importo di stima fino a L. 500.000

i compensi orari di cui agli articoli 21 a 25,

onorario L. 0,85%

28 e 31

Importo di stima fino a L. 1.000.000

 

onorario L. 0,65%

 

Importo di stima fino a L. 5.000.000

 

onorario L. 0,50%

 

ed oltre

 

 

     Quando la prestazione si limita alla sola misura l'onorario è ridotto del 30 per cento.

     Per i valori intermedi il compenso è determinato per l'interpolazione lineare.

     Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli sono a carico del committente.

 

          Art. 50. Stima dei danni prodotti dall'incendio

     Gli onorari per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e civili, mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in contraddittorio col perito della società assicuratrice, valgono tanto per il perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:

 

Importo di stima fino a L. 50.000

 

onorario L. 3%

 

Importo di stima fino a L. 100.000

 

onorario L. 2,50%

con un minimo di L. 1.500 oltre i rimborsi ed

Importo di stima fino a L. 300.000

i compensi orari di cui agli articoli 21 a 25,

onorario L. 2,10%

28 e 31

Importo di stima fino a L. 500.000

 

onorario L. 1,70%

 

Importo di stima fino a L. 2.500.000

 

onorario L. 0,90%

 

ed oltre

 

 

     Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle percentuali di cui alla tabella G, quando tale stima sia stata eseguita.

     Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.

     I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'art. 16 per i contraddittori.

 

          Art. 51. Stime, inventari e consegne di fabbricati

     L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato a seconda che si proceda con uno dei seguenti criteri:

     a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;

     b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;

     c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile;e si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31, in base alla allegata tabella G.

     L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione lineare.

     Per importi inferiori a lire 100.000 l'onorario può valutarsi a vacazione o a discrezione.

     Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella colonna prima della tabella G.

     Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati.

     Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacazioni.

 

          Art. 52. Divisione patrimoniale

     Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali deduzioni o passività sul valore del patrimonio.

     La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito è compensata col 30 per cento delle competenze suddette riferite al valore di ogni singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito è compensata col 40 per cento dei suddetti valori.

     Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi metrici e di superficie, produzioni di documenti, consultazione, redazione del progetto divisionale, assistenza all'atto notarile, ecc.

 

          Art. 53. Stime per espropriazione

     Nelle stime per espropriazioni l'onorario è determinato in base alle tabelle F e G, applicando le percentuali separatamente ai valori della parte espropriata, della parte residua, (quando debba essere stimata per determinarne il deprezzamento o il plusvalore derivante dalle nuove opere) delle indennità per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo d'indennizzo di esproprio.

     Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.

 

          Art. 54. Perizie per affitti di fondi rustici e urbani

     L'onorario nelle perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fondi rustici e urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo di locazione:

 

Canoni di locazione

Fondi rustici

Fondi urbani

Fino a

L.

50.000

 

L. 3,40% con un minimo di L. 1.500

L. 2,40% con un minimo di L. 1.000

Per

L.

100.000

 

L. 3,10%

L. 2,10%

Per

L.

200.000

 

L. 2,80%

L. 1,80%

Per

L.

500.000

 

L. 2,10%

L. 1,50%

Per

L.

2.500.000 e oltre

L. 1,20%

L. 0,90%

Per valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.

 

Costruzioni civili, stradali e idrauliche

 

          Art. 55. Importo a cui si applica l'onorario

     La percentuale degli onorari per la progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo svolgimento integrale dell'opera commessa.

 

          Art. 56. Prestazioni nelle costruzioni

     Agli effetti di quanto è disposto nell'articolo precedente e nei successivi artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:

     Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul tracciato scelto.

     Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli, relazione, e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.

     Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da servire di base alla esecuzione anche in appalto.

     Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui all'art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.

     Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e forniture; liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.

 

          Art. 57. Classifica delle costruzioni

     Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle HeI riguardano le seguenti specie di opere:

     Categoria I. - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.

     A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.

     B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricovero e di industrie.

     C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.

     D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.

     Categoria II. - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.

     E) Strade e canali.

     F) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di studio.

     G) Arginature e lavori di terra.

     H) Manufatti per opere stradali e idrauliche a sé stanti.

     I) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.

     Categoria III. - Bonifiche.

     L) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri 100 al minuto secondo.

     M) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità.

     N) Progetti di bonifica agraria.

 

          Art. 58. Onorari per le costruzioni

     Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi percentuali stabiliti nella tabella H.

     Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.

     Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

     Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima) al suo compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni indicate nell'art. 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella tabella I.

 

          Art. 59. Prestazioni parziali - Aggiornamenti di progetti

     Quando l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune delle operazioni indicate dall'art. 56, l'onorario risultante dalla tabella H sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate nella allegata tabella I e aumentato del 25 per cento; avvertendo che le aliquote previste nella colonna “aggiornamenti di progetti” vanno applicate come percentuali delle aliquote a lato.

     La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato richiesto.

     I progetti di reparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota dell'1,50 per cento sull'importo da ripartire.

     L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'art. 29, lettera o), può essere aumentata fino al 40 per cento quando manchi il personale di assistenza per conto del committente.

 

Onorari a discrezione

 

          Art. 60. Prestazioni da valutare a discrezione

     Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.

     L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. 21 a 25.

     Sono valutati a discrezione:

     a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;

     b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e relazioni peritali;

     c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi arbitrali, concordati, transazioni;

     d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e penale;

     e) denunce per successioni;

     f) convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili;

     g) giudizi tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;

     h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;

     i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;

     l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di attività propria del geometra.

 

          Art. 61.

     Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.

 

          Art. 62. Stima dei danni della grandine e dell'incendio di scorte

     Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte si valutano a discrezione con un minimo di lire 2.000 e con gli aumenti previsti nel caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

     Stima dei danni colonici -

     Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un minimo di lire 2.000 (vedi art. 20, lettera m).

 

Prestazioni varie

 

          Art. 63. Stima delle acque irrigue

     [1] Nella stima delle acque irrigue, l'onorario può essere stabilito, secondo la importanza e le difficoltà a vacazioni o a discrezioni, fermi i rimborsi e i compensi orari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.

 

          Art. 64. Funzioni contabili e amministrative di case e beni rustici - Curatele di aziende agrarie

     In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra, quando sia amministratore delle aziende immobiliari, è stabilita in base alle percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L.

     A tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.

     Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.

     Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi trimestrali sui tre/quarti del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.

     Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 per cento.

     Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare (danni, riduzioni dei prezzi ecc.), il reddito subisca forti contrazioni, l'onorario è determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.

 

          Art. 65. Prestazioni per compravendite, affitti e colonie parziarie

     L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e contratti di colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali dell'importo della compravendita; del cumulo dei canoni annui negli affitti e del cumulo delle presunte quote padronali nelle colonie parziarie.

 

Importi

Compravendite

Affitti e colonie

Fino a L.:

 

 

100.000

L. 1,90 per cento con un minimo di L. 1.500

L. 1,30 per cento con un minimo di L. 1.000

300.000

L. 1,60 per cento

L. 1,10 per cento

500.000

L. 1,30 per cento

L. 0,90 per cento

1.000.000

L. 1,00 per cento

L. 0,70 per cento

5.000.000 ed oltre

L. 0,70 per cento

L. 0,50 per cento

 

     Le eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si compensano a parte a base di tariffa.

 

     Tabella A.

     Rilievi di terreni – Rilievi nella scala da 1 a 2000, per ogni ettaro

 

Natura del terreno

Eidotipo, ril. plan., calcolo e disegno della planimetria

Rilievo e disegno altimetrico per punti

Id. per curve orizz. equidistanti due metri

Id. equidistanti cinque metri

Id. equidistanti dieci metri

Calcolo delle superfici

A) Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade intersezioni di corsi di acqua, strade e siepi

pianura

L.

440

120

240

200

160

120

 

collina

"

540

200

380

320

240

160

 

montagna

"

740

240

440

380

300

200

B) Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua, strade, fabbricati

pianura

L.

640

200

340

280

240

160

 

collina

"

740

280

480

400

320

200

 

montagna

"

940

320

540

460

380

240

C) Terreni accidentali o coperti da boschi, vigneti e frutteti, o difficilmente accessibili

pianura

L.

840

280

440

360

320

160

 

collina

"

940

360

580

480

400

200

 

montagna

"

1.114

400

640

540

460

240

 

     Tabella B.

 

Estensione

In pianura

In collina

In montagna

Fino a 10 ettari per ettaro

L.

500

680

860

Per 50 ettari per ettaro

"

360

540

720

Per 100 ettari per ettaro

"

260

440

620

Per 150 ettari ed oltre per ettaro

"

220

400

580

 

     Tabella C.

 

 

 

In pianura

In collina

In montagna

Operazioni

Scala

Scala

Scala

 

 

1:500

1:1000

1:2000

1:500

1:1000

1:2000

1:500

1:1000

1:2000

Rilievi e tipi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per ettaro

L.

2.400

2.280

2.040

3.000

2.880

2.640

3.720

3.600

3.360

Calcolo delle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

superfici

"

600

570

510

750

720

660

930

900

840

 

     Tabella D.

 

Operazioni

Scala fino a:

 

 

 

1:50

1:100

1:200

1:500

A)

Pianta delle aree fabbricabili fino a mq. 1.000: al mq.

L.

4.60

4 -

3,80

3,60

 

per mq. 5.000: al mq.

"

3,60

3 -

2,20

2,60

 

per mq. 10.000 ed oltre: al mq.

"

2,60

2 -

1,80

1,60

 

Per superfici intermedie, interpolazione lineare.

 

 

 

 

 

B)

Piante, oppure sezioni di edifici semplici e con

 

 

 

 

 

 

disposizione regolare al metro quadrato

"

10 -

8 -

7 -

4 -

C)

Piante, oppure sezioni di edifici con disposizione e

 

 

 

 

 

 

forme irregolari tanto in piano che in elevazione al

 

 

 

 

 

 

metro quadrato

"

15 -

11 -

10 -

5 -

D)

Per le piante degli altri piani non molto dissimili

 

 

 

 

 

 

dalla prima rilevata al metro quadrato

"

6 -

5 -

4,40

2,40

E)

Per i prospetti semplici al metro quadrato

"

12 -

11 -

10 -

-

 

     Tabella E.

 

 

 

 

Pianura a coltura

Estensioni

intensiva

estensiva

 

Consegne e inventari

Bilanci

Consegne e inventari

Bilanci

Da ha.

5

a

10

per ha.

L.

480

280

240

140

Per ha.

 

25

 

"

"

400

230

200

115

"

 

50

 

"

"

330

190

165

95

"

 

100

 

"

"

270

160

135

80

"

 

150

e oltre

"

"

220

140

110

70

 

Collina a coltura

Estensioni

intensiva

estensiva

 

Consegne e inventari

Bilanci

Consegne e inventari

Bilanci

Da ha.

5

a

10

per ha.

L.

550

310

280

150

Per ha.

 

25

 

"

"

460

260

235

125

"

 

50

 

"

"

380

220

195

115

"

 

100

 

"

"

310

190

160

90

"

 

150

e oltre

"

"

250

170

130

80

 

 

 

 

 

 

Montagna

Vigneti, frutteti, vivai, boschi di alto fusto

Estensioni

Consegne e inventari

Bilanci

Consegne e inventari

Bilanci

Da ha.

5

a

10

per ha.

L.

610

340

680

480

Per ha.

 

25

 

"

"

520

280

580

400

"

 

50

 

"

"

440

230

490

330

"

 

100

 

"

"

370

190

410

270

"

 

150

e oltre

"

"

310

160

340

220

 

     Tabella F.

 

Valore stimato

Stima analitica

Stima sommaria

Giudizio di stima

Fino

a

lire

100.000

percentuale

L.

2,20

1,10

0,60

Per

 

"

250.000

"

"

1,90

0,90

0,50

"

 

"

500.000

"

"

1,60

0,70

0,40

"

 

"

1.000.000

"

"

1,30

0,55

0,30

"

 

"

2.500.000

"

"

1 -

0,40

0,20

"

 

"

5.000.000

"

"

0,80

0,30

0,15

"

 

"

10.000.000

"

"

0,60

0,25

0,10

"

 

"

20.000.000

"

"

0,55

0,22

0,09

"

 

"

30.000.000

"

"

0,50

0,18

0,08

"

 

"

40.000.000

"

"

0,45

0,15

0,07

"

 

"

50.000.000

"

"

0,40

0,12

0,06

 

     Tabella G.

 

Valore di stima

Stima analitica

Stima sommaria

Giudizio di stima

Fino

a

lire

100.000

percentuale

L.

2,50

1,50

0,60

Per

 

"

250.000

"

"

2,20

1,20

0,60

"

 

"

500.000

"

"

1,90

1 -

0,50

"

 

"

1.000.000

"

"

1,60

0,80

0,40

"

 

"

2.500.000

"

"

1,30

0,60

0,30

"

 

"

5.000.000

"

"

1 -

0,50

0,25

"

 

"

10.000.000

"

"

0,80

0,40

0,20

"

 

"

20.000.000

"

"

0,70

0,35

0,17

"

 

"

30.000.000

"

"

0,60

0,30

0,15

"

 

"

40.000.000

"

"

0,50

0,25

0,13

"

 

"

50.000.000

ed oltre

"

0,45

0,23

0,12

 

     Tabella H [7]

     (Ogni lettera corrisponde ad una delle specie di costruzioni indicate nel precedente articolo)

 

 

Importo dell'opera

Categoria I - Costruzioni civili

Categoria II - Costruzioni stradali, idrauliche - Lavori di terra

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Fino

a

lire

100.000

 

L.

5,20

6,20

7,20

8,20

6 -

7,50

5,50

7 -

7,50

Per

 

"

250.000

 

"

4,70

5,65

6,60

7,50

5,40

6,90

5 -

6,45

6,85

"

 

"

500.000

 

"

4,20

5,10

6 -

6,80

4,80

6,30

4,50

5,90

6,20

"

 

"

1.000.000

 

"

3,70

4,55

5,40

6,10

4,20

5,70

4 -

5,35

5,55

"

 

"

2.000.000

 

"

3,15

3,95

4,75

5,35

3,55

5,10

3,50

4,80

4,90

"

 

"

5.000.000

 

"

2,50

3,30

4,10

4,70

2,90

4,45

2,95

4,20

4,20

"

 

"

10.000.000

 

"

1,90

2,70

3,50

4,10

2,25

3,80

2,40

3,60

3,50

"

 

"

20.000.000

 

"

-

-

-

-

1,60

3,15

1,85

3 -

2,80

"

 

"

30.000.000

 

"

-

-

-

-

1,35

2,70

1,60

2,60

2,50

"

 

"

40.000.000

 

"

-

-

-

-

1,20

2,50

1,50

2,40

2,30

"

 

"

50.000.000

 

"

-

-

-

-

1,05

2,20

1,30

2 -

1,90

"

 

"

75.000.000

 

"

-

-

-

-

0,90

1,90

1,10

1,70

1,60

"

 

"

100.000.000

ed oltre

"

-

-

-

-

0,75

1,50

1 -

1,30

1,20

Importo dell'opera

Categoria III – Bonifiche

 

L

M

N

Fino

a

lire

100.000

 

L.

6 -

6,50

5,50

Per

 

"

250.000

 

"

5,50

6 -

5 -

"

 

"

500.000

 

"

5 -

5,50

4,50

"

 

"

1.000.000

 

"

4,45

5 -

4 -

"

 

"

2.500.000

 

"

3,90

4,45

3,50

"

 

"

5.000.000

 

"

3,35

3,90

2,95

"

 

"

10.000.000

 

"

2,80

3,35

2,40

"

 

"

20.000.000

 

"

2,25

2,80

1,85

"

 

"

30.000.000

 

"

2 -

2,25

1,60

"

 

"

40.000.000

 

"

1,75

2 -

1,35

"

 

"

50.000.000

 

"

1,50

1,75

1,10

"

 

"

75.000.000

 

"

1,25

1,50

0,90

"

 

"

100.000.000

ed oltre

"

1 -

1,25

0,75

 

     Tabella I

 

 

Prestazioni

Categoria I - Costruzioni civili

Categoria II - Costruzioni stradali e idriche - Lavori di terra

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Progetto di massima

0,09

0,09

0,09

0,07

0,11

0,12

0,11

0,06

0,10

Preventivo sommario

0,03

0,03

0,03

0,03

0,05

0,06

0,05

0,03

0,03

Progetto esecutivo

0,25

0,24

0,24

0,19

0,20

0,21

0,22

0,22

0,18

Preventivo di spesa e analisi dei prezzi

0,11

0,11

0,10

0,08

0,08

0,08

0,09

0,05

0,08

Particolari costruttivi e decorativi

0,03

0,04

0,06

0,06

0,01

0,01

0,01

0,15

0,10

Capitolato e contratto di appalto

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,05

0,09

0,09

Direzione dei lavori

0,24

0,24

0,24

0,33

0,22

0,22

0,20

0,20

0,25

Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

0,05

0,05

Misura e contabilità

0,09

0,09

0,08

0,08

0,12

0,10

0,12

0,08

0,12

Liquidazione dei lavori

0,07

0,07

0,07

0,07

0,11

0,10

0,11

0,07

0,10

Totale

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

Prestazioni

Categoria III - Bonifiche

Aggiornamento di progetti

 

L

M

N

 

Progetto di massima

0,05

0,06

0,09

-

Preventivo sommario

0,02

0,03

0,05

-

Progetto esecutivo

0,17

0,14

0,21

0,26

Preventivo di spesa e analisi dei prezzi

0,06

0,05

0,09

0,12

Particolari costruttivi e decorativi

0,09

0,11

0,02

0,10

Capitolato e contratto di appalto

0,09

0,09

0,07

0,08

Direzione dei lavori

0,28

0,28

0,22

-

Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione

0,05

0,05

0,06

-

Misura e contabilità

0,10

0,10

0,10

-

Liquidazione dei lavori

0,09

0,09

0,09

-

Totale

1 -

1 -

1 -

1 -

 

     Tabella L

 

 

Reddito dell'azienda

Amministrazione

Fondi rustici

 

In conduzione diretta

A mezzadria

In affitto

In conduzione diretta

Fino

a

lire

100.000

percentuale

L.

4,50

6,30

2,30

5 -

Per

 

"

300.000

 

"

3,60

5,20

1,80

4,10

"

 

"

500.000

 

"

2,70

4,10

1,30

3,20

"

 

"

1.000.000

 

"

2,30

3,20

1,10

2,80

"

 

"

5.000.000

ed oltre

"

1,50

2,10

0,70

1,80

Reddito dell'azienda

Curatela

Case abitazione

 

A mezzadria

In affitto

Amministrazione

Curatele

Fino

a

lire

100.000

 

L.

7,60

2,50

5,40

5,80

Per

 

"

300.000

 

"

5,80

2 -

4,50

4,90

"

 

"

500.000

 

"

4,50

1,50

3,60

4 -

"

 

"

1.000.000

 

"

3,60

1,30

2,90

3,30

"

 

"

5.000.000

ed oltre

"

2,70

1,10

2,20

2,50

 


[1]  L’importo di cui al presente comma è stato modificato dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1957, n. 974.

[2]  L’importo di cui al presente comma è stato modificato dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1957, n. 974.

[3]  L’importo di cui al presente comma è stato modificato dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1957, n. 974.

[4]  L’importo di cui al presente comma è stato modificato dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1957, n. 974.

[5]  Gli importi di cui al presente comma sono stati modificati dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1957, n. 974.

[6]  Gli importi di cui al presente comma sono stati modificati dall'art. 1 della L. 7 ottobre 1957, n. 974.

[7]  Tabella così modificata dall'art. 1 della L. 4 gennaio 1951, n. 32.