Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.4 avvocati |
Data: | 18/07/2003 |
Numero: | 180 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense, è convertito in legge con le [...] |
§ 59.4.52 - Legge 18 luglio 2003, n. 180.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense.
(G.U. 21 luglio 2003, n. 167)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
nella rubrica, la parola: «Istituzione» è sostituita dalla seguente: «Modifica» e dopo le parole: «dell'articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «L'articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Modifica dell'articolo 22 del regio
«Art. 22. - 1. Gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame, è nominata la commissione composta da cinque membri titolari e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono professori ordinari o associati di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di Corte di appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la domanda di ammissione superi le trecento unità presso ciascuna Corte di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarità formali, le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di contenzioso".
2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 22 del
Art. 1-ter. - (Modifica all'articolo 16 del
All'articolo 2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All'articolo 15 del
02. All'articolo 15, quarto comma, del
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 15 del
"Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al
Il sorteggio di cui al comma precedente è effettuato previo raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta"».
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Modifiche all'articolo 23 del
"Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio
II presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di revisione degli elaborati ivi contenuti.
All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo 15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio
L'articolo 4 è soppresso.
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Modifica all'articolo 17-bis del
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Norma di coordinamento). -- 1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di abrogazione per incompatibilità, nel regio
L'articolo 6 è soppresso.
Prima dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento). - 1. Per l'esame di abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli 2e 3del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste dagli articoli 99e 100del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
Art. 6-ter. - (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bise 6-bisnon si applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Non possono essere designati a componenti della commissione e delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di appello».
All'articolo 7:
il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 1-bis è autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal 2004.
1-bis. Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a decorrere dal 2004.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408 euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».