§ 59.4.2 - Legge 4 marzo 1991, n. 67.
Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:04/03/1991
Numero:67


Sommario
Art. 1.      1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato [...]
Art. 2.      1. Sono abrogati gli articoli 23, 25 e 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'art. 3, [...]
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 59.4.2 - Legge 4 marzo 1991, n. 67.

Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. [1]

(G.U. 6 marzo 1991, n. 55)

 

 

     Art. 1.

     1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato medesimo ha sostenuto l'esame.

     2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purchè non si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza.

     3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

 

          Art. 2.

     1. Sono abrogati gli articoli 23, 25 e 32 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, l'art. 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Il termine "procuratore legale" si intende sostituito con il termine "avvocato" per effetto dell'art. 3 della L. 24 febbraio 1997, n. 27.