§ 59.4.35 - Legge 9 febbraio 1982, n. 31.
Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:09/02/1982
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Qualifica professionale
Art. 2.  Prestazione di servizi professionali
Art. 3.  Uso del titolo
Art. 4.  Doveri
Art. 5.  Incompatibilità
Art. 6.  Prestazioni giudiziali
Art. 7.  Prestazioni stragiudiziali
Art. 8.  Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori
Art. 9.  Obbligo e contenuto della comunicazione
Art. 10.  Documentazione
Art. 11.  Disciplina professionale
Art. 12.  Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense
Art. 13.  Tariffe
Art. 14.  Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati
Art. 15.  Disciplina professionale


§ 59.4.35 - Legge 9 febbraio 1982, n. 31.

Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee.

(G.U. 12 febbraio 1982, n. 42)

 

Titolo I

ESERCIZIO IN ITALIA, DA PARTE DEGLI AVVOCATI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, DI ATTIVITA' PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI.

 

     Art. 1. Qualifica professionale [1]

     Sono considerati avvocati, ai sensi ed agli effetti del presente titolo, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee abilitati nello Stato membro di provenienza ad esercitare le proprie attività professionali con una delle seguenti denominazioni:

     avocat-advocaat (Belgio);

     advokat (Danimarca);

     Rechtsanwalt (Repubblica federale di Germania);

     avocat (Francia);

     barrister-solicitor (Irlanda);

     avocat-avoué (Lussemburgo);

     advocaat (Paesi Bassi);

     advocate-barrister-solicitor (Regno Unito);

      (Bulgaria);

     - avocat (Romania) [2].

 

          Art. 2. Prestazione di servizi professionali

     Le persone di cui all'art. 1 sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità e secondo le modalità stabilite dal presente titolo.

     Per l'esercizio delle attività professionali di cui al comma precedente, non è consentito stabilire nel territorio della Repubblica uno studio nè una sede principale o secondaria.

 

          Art. 3. Uso del titolo

     Gli avvocati indicati all'art. 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.

 

          Art. 4. Doveri

     Per l'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.

 

          Art. 5. Incompatibilità

     Si estendono agli avvocati indicati all'art. 1 le norme sull'incompatibilità previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949.

     La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto art. 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b).

 

          Art. 6. Prestazioni giudiziali

     Nell'esercizio delle attività relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle seguenti condizioni:

     a) l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita nonchè al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;

     b) le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorità adita;

     c) l'avvocato od il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorità adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.

 

          Art. 7. Prestazioni stragiudiziali

     Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attività professionale e la dignità della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicità.

 

          Art. 8. Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

     Gli avvocati indicati all'art. 1 sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, indipendentemente dall'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del predetto regio decreto-legge n. 1578, purchè dimostrino di aver esercitato la professione per almeno dodici anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali corrispondenti. [3]

 

          Art. 9. Obbligo e contenuto della comunicazione

     Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'art. 1 sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:

     1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;

     2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza;

     3) recapito in Italia nel periodo di permanenza;

     4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente art. 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale;

     5) eventuale appartenenza a società professionali;

     6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera b) dell'art. 6 nonchè della durata prevista dell'attività da svolgere.

 

          Art. 10. Documentazione

     Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attività professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'art. 1 ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza delle attività in questione.

 

          Art. 11. Disciplina professionale

     Nell'esercizio delle loro attività professionali, gli avvocati indicati all'art. 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio. Sono ad essi applicabili, con le modalità e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti.

     Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine può richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorità giurisdizionale presso cui è ammesso a esercitare la professione.

     Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorità di cui al comma precedente.

 

          Art. 12. Adempimenti dei consigli dell'ordine e del Consiglio nazionale forense

     I consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono al Consiglio nazionale forense copia delle comunicazioni di cui all'art. 9 e lo informano delle determinazioni adottate nei confronti degli avvocati indicati all'art. 1.

     Sia i consigli dell'ordine sia il Consiglio nazionale forense prendono nota, in apposito registro, degli avvocati che svolgono attività professionale in applicazione della presente legge e delle decisioni adottate, in materia disciplinare, nei loro confronti.

 

          Art. 13. Tariffe

     Per le attività professionali svolte sono dovuti agli avvocati indicati all'art. 1 gli onorari, i diritti e le indennità nella misura stabilita in materia giudiziale e stragiudiziale a norma del vigente ordinamento professionale.

 

Titolo II

ESERCIZIO NEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, DA PARTE DEGLI AVVOCATI ITALIANI, DI ATTIVITA' PROFESSIONALI A TITOLO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI.

 

          Art. 14. Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati

     I consigli dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attività professionale negli altri Stati membri delle Comunità europee oppure su richiesta delle competenti autorità degli Stati predetti, attestati, certificazioni e notizie concernenti la posizione professionale degli interessati.

 

          Art. 15. Disciplina professionale

     I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attività professionale in un altro Stato membro delle Comunità europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio - indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorità di detto Stato - procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorità di detto Stato.


[1] Per la sostituzione del presente articolo, vedi l'art. 28 della L. 30 ottobre 2014, n. 161.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 ter del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.

[3]  Comma così modificato dall'art. 16 della L. 1° marzo 2002, n. 39.