Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.4 avvocati |
Data: | 23/11/1939 |
Numero: | 1949 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 3, comma quarto, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito [...] |
Art. 2. E' abrogato l'art. 94, comma terzo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 |
§ 59.4.b - Legge 23 novembre 1939, n. 1949.
Modificazioni alla legge forense.
(G.U. 8 gennaio 1940, n. 5).
L'art. 3, comma quarto, lettera b), del regio
"b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.
"Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo".
E' abrogato l'art. 94, comma terzo, del regio