Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 59. Libere professioni |
Capitolo: | 59.4 avvocati |
Data: | 10/04/1962 |
Numero: | 164 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, è sostituito dal seguente |
§ 59.4.2d - Legge 10 aprile 1962, n. 164.
Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6.
(G.U. 30 aprile 1962, n. 111).
L'art. 13 della
"A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennità di contingenza previsto dall'art. 42, ultimo comma, della
L'indennità di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sarà riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti".