§ 59.4.2b - Legge 31 luglio 1956, n. 991.
Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:31/07/1956
Numero:991


Sommario
Art. 1.      Al testo dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Il testo dell'art. 10 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il testo dell'art. 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Il testo dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Il testo dell'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 7.      Il testo dell'art. 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 8.      I primi tre commi dell'art. 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono sostituiti dai due commi seguenti
Art. 9.      Il primo comma dell'art. 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Il testo dell'art. 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 11.      L'art. 36 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, prende il numero 35 ed è sostituito dal testo seguente
Art. 12.      Il secondo comma dell'art. 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente
Art. 13.  [1]
Art. 14.      Nel secondo comma dell'art. 54 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppresse le parole "e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini [...]
Art. 15.      Il testo dell'art. 55 della legge 9 gennaio 1952, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Il terzo comma dell'art. 58 e l'art. 59 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono abrogati
Art. 17.  [2]


§ 59.4.2b - Legge 31 luglio 1956, n. 991.

Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

(G.U. 7 settembre 1956, n. 225).

 

 

     Art. 1.

     Al testo dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

     "Soltanto gli iscritti alla Cassa possono fruire dei benefici che possono essere concessi a norma della presente legge".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo professionale, e fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età".

 

          Art. 3.

     Il testo dell'art. 10 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri effettivi e due supplenti eletti fra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione".

 

          Art. 4.

     Il testo dell'art. 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

     1) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera b) dell'art. 16;

     2) il contributo previsto dall'art. 19;

     3) il contributo previsto dall'art. 22;

     4) la percentuale prevista dall'art. 24;

     5) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

     6) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'art. 26;

     7) i versamenti volontari degli iscritti;

     8) i redditi del patrimonio;

     9) ogni altra eventuale entrata".

 

          Art. 5.

     Il testo dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Ogni procuratore od avvocato, anche non iscritto alla Cassa, è tenuto a corrispondere ad essa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche in sede volontaria, e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti.

     La misura del contributo è la seguente:

1) davanti agli uffici di conciliazione

L.

100

2) davanti ai pretori

L.

200

3) davanti ai Tribunali ordinari e militari e

L.

300

alle Giunte provinciali amministrative

 

 

4) davanti alle Corti di appello, ai

L.

400

Tribunali territoriali delle acque

 

 

pubbliche, alle Corti di assise ed alle

 

 

Corti di assise di appello

 

 

5) davanti alla Corte costituzionale, alla

L.

500

Corte di cassazione, al Tribunale

 

 

superiore delle acque pubbliche, al

 

 

Tribunale supremo militare, al

 

 

Consiglio di Stato, alla Corte dei conti,

 

 

alla commissione centrale delle

 

 

imposte dirette

 

 

6) davanti ad altre giurisdizioni

 

 

amministrative o speciali ed alle

 

 

Commissioni tributarie:

 

 

a) se di primo grado

L.

300

b) se di secondo grado o unico grado

L.

400

 

          Art. 6.

     Il testo dell'art. 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

     a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in camera di consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

     b) decreti penali di condanna;

     c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'art. 598 Codice di procedura civile;

     d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 stesso Codice;

     e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'art. 789, ultimo comma, stesso Codice;

     f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'art. 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

     g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio.

     Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

     lire 250 per le sentenze dei conciliatori;

     lire 300 per i decreti penali;

     lire 800 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative;

     lire 1500 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise e delle giurisdizioni speciali;

     lire 2000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

     lire 3000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.

     Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

     Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.

     Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può aver luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

     L'Ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento".

 

          Art. 7.

     Il testo dell'art. 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "L'avvocato o procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, anche se non vi sia iscritto, e qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

     a) 4 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;

     b) 6 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;

     c) 10 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;

     d) 20 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

     La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

     La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa".

 

          Art. 8.

     I primi tre commi dell'art. 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono sostituiti dai due commi seguenti:

     "Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, salvo il minimo di lire 24.000.

     Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile superi il minimo predetto, l'eccedenza è assegnata, fino al limite di lire 48.000, al conto individuale dell'iscritto e per il resto al fondo generale di riserva".

 

          Art. 9.

     Il primo comma dell'art. 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale".

 

          Art. 10.

     Il testo dell'art. 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "La misura della pensione è quella derivante dalla somma dell'annualità risultante dalla tabella applicabile fra quelle allegate alla presente legge con le lettere A, B, C, e dell'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'art. 51".

 

          Art. 11.

     L'art. 36 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, prende il numero 35 ed è sostituito dal testo seguente:

     "Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari a norma della prima parte dell'art. 27, l'ammontare della pensione è integrato con l'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella E allegata alla presente legge, da applicarsi al capitale versato maggiorato con gli interessi composti, salvo modifica di tali coefficienti dopo il primo bilancio tecnico in relazione al caso di riversibilità".

     L'art. 35 della legge predetta prende il n. 36 ed è sostituito dal testo seguente:

     "In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del proprio conto secondo la tabella D allegata alla presente legge con l'aggiunta delle quote di ripartizione indicate nell'art. 51 e dei versamenti volontari, e dei relativi interessi composti".

 

          Art. 12.

     Il secondo comma dell'art. 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

     "In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà".

 

          Art. 13. [1]

     A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennità di contingenza previsto dall'art. 42, ultimo comma, della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 50 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso art. 42.

     L'indennità di contingenza, di cui al capoverso precedente, a partire dall'esercizio in corso, sarà riversibile agli eredi, a norma delle leggi vigenti.

 

          Art. 14.

     Nel secondo comma dell'art. 54 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppresse le parole "e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno".

     Nel quarto comma dell'art. 56 della legge predetta è soppressa la disposizione risultante al n. 3) e riferentesi al reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini dell'imposta complementare.

 

          Art. 15.

     Il testo dell'art. 55 della legge 9 gennaio 1952, è sostituito dal seguente:

     "Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'art. 51, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di età. Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'art. 25 è elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge, abbia superato i 50 anni di età".

 

          Art. 16.

     Il terzo comma dell'art. 58 e l'art. 59 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono abrogati.

 

          Art. 17. [2]

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

     I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

     Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

     In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione".


[1] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 10 aprile 1962, n. 164.

[2] Con sentenza 2 luglio 1966, n. 82, la Corte costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, per quanto riguarda gli atti previsti dagli artt. 27 e 28 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954.