§ 59.4.8 - Legge 13 giugno 1942, n. 794.
Onorari di avvocato e di Procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:13/06/1942
Numero:794


Sommario
Art. 1.  Onorari dovuti agli avvocati
Art. 2.  Onere del pagamento
Art. 3.  Onorari a carico della parte soccombente
Art. 4.  Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente
Art. 5.  Onorari a carico del cliente
Art. 6.  Pluralità di avvocati in causa
Art. 7.  Cause non giunte a compimento
Art. 8.  Definizione delle cause per conciliazione
Art. 9.  Determinazione del valore delle cause
Art. 10.  Cause in materia corporativa
Art. 11.  Cause davanti a giudici speciali
Art. 12.  Cause davanti agli arbitri
Art. 13.  Procedimenti speciali
Art. 14.  Trasferte
Art. 15.  Onorari e diritti dovuti ai Procuratori
Art. 16.  Onere del pagamento
Art. 17.  Misura degli onorari quando non vi è avvocato in causa o l'onorario di avvocato è escluso
Art. 18.  Misura degli onorari per il Procuratore-avvocato
Art. 19.  Aumento degli onorari secondo il valore della causa
Art. 20.  Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa
Art. 21.  Onorari e diritti dovuti ai non iscritti nell'albo dei Procuratori o nel registro dei praticanti
Art. 22.  Vacazioni
Art. 23.  Trasferte
Art. 24.  Inderogabilità convenzionali degli onorari e dei diritti
Art. 25.  Applicazione analogica
Art. 26.  Efficacia vincolante del parere del Consiglio dell'ordine
Art. 27.  Presentazione obbligatoria della parcella
Art. 28. 
Art. 29.  Procedimento di liquidazione
Art. 30.  Non impugnabilità dell'ordinanza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo
Art. 31.  Attuazione


§ 59.4.8 - Legge 13 giugno 1942, n. 794.

Onorari di avvocato e di Procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile.

(G.U. 23 luglio 1942, n. 172)

 

NORME GENERALI

 

Titolo I

ONORARI DI AVVOCATO

 

     Art. 1. Onorari dovuti agli avvocati

     Agli avvocati, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari stabiliti dalla presente legge e dalla tabella A ad essa allegata.

 

          Art. 2. Onere del pagamento

     Gli onorari sono sempre dovuti dal cliente all'avvocato anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente.

 

          Art. 3. Onorari a carico della parte soccombente

     Gli onorari a carico della parte soccombente sono liquidati tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività dall'avvocato personalmente svolta davanti al giudice.

 

          Art. 4. Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente

     Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate il giudice può liquidare, a carico della parte soccombente, gli onorari fino al doppio dei massimi stabiliti.

     Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi.

     Gli onorari di avvocato non possono essere esclusi tranne che nelle cause davanti al conciliatore ed in quelle di cui all'art. 449 del codice di procedura civile.

 

          Art. 5. Onorari a carico del cliente

     Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri enunciati nell'art. 3, si tiene conto del pregio dell'opera prestata e dell'esito della causa.

 

          Art. 6. Pluralità di avvocati in causa

     Se più avvocati sono incaricati della difesa, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, agli onorari per l'opera prestata.

     Dalla parte soccombente sono dovuti, però, gli onorari per un solo avvocato.

 

          Art. 7. Cause non giunte a compimento

     Per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procedura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata.

 

          Art. 8. Definizione delle cause per conciliazione

     Nelle cause definite mediante conciliazione in qualunque fase del giudizio il giudice liquida un onorario globale sulla base dello studio e dell'impostazione della causa, dell'assistenza alle udienze e della collaborazione prestata ai fini della conciliazione.

     L'onorario globale non può, in ogni caso, essere inferiore al totale degli onorari minimali stabiliti nel paragrafo della tabella da applicare.

 

          Art. 9. Determinazione del valore delle cause

     Il valore delle cause si determina a norma del codice di procedura civile.

     Le cause di valore indeterminabili si considerano di valore eccedente le L. 500.000 ma non i cinque milioni di lire, salvo che le cause stesse siano di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate; in tale caso il giudice può liquidare onorari maggiori, nei limiti previsti dal paragrafo III della tabella A [1]

     Nei giudizi in cui sono fatte valere azioni surrogatorie o revocatorie si tiene conto dell'entità economica della regione creditoria che si vuole tutelare.

     Nei giudizi di divisione si tiene conto del valore delle quote o dei supplementi di quote in contestazione.

     Nelle cause aventi per oggetto pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo, per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

 

          Art. 10. Cause in materia corporativa

     Per le cause in primo grado in materia di controversie individuali di lavoro, quando il valore non supera le L. 20.000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita al paragrafo II della tabella B [2] .

     Per le cause in grado di appello nella stessa materia sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al Tribunale od alla Corte di appello a seconda che trattisi di appello da sentenza del Pretore o del Tribunale.

     Per le cause in grado di appello in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, quando il valore della causa non supera le L. 100.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale [3] .

     Per le cause concernenti controversie collettive sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla Corte d'appello.

 

          Art. 11. Cause davanti a giudici speciali

     Per le cause davanti a Giunte o davanti a collegi per la liquidazione di indennità di espropriazione e simili e per quelle davanti alle Commissioni di secondo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla Corte d'appello.

     Per le cause davanti ai commissari per la liquidazione degli usi civici, davanti ai Consigli di Prefettura in tema di responsabilità contabile, davanti alla Giunta provinciale amministrativa e davanti alle Commissioni di primo grado in materia tributaria sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al Tribunale.

     Per le cause davanti a giudici speciali, la competenza dei quali per ragione di valore non eccede quella del Pretore, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al Pretore.

 

          Art. 12. Cause davanti agli arbitri

     Per le cause davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici onorari o speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

 

          Art. 13. Procedimenti speciali

     Gli onorari per i procedimenti in Camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

 

          Art. 14. Trasferte

     All'avvocato che, per ragioni della sua professione, deve trasferirsi fuori della propria residenza sono dovuti dal cliente, oltre gli onorari per le prestazioni compiute, una indennità per ogni giornata, o frazione di giornata, da L. 2000 a L. 5000 ed il rimborso della spesa di viaggio. Quando la trasferta ha luogo entro il circondario l'indennità è ridotta di un terzo [4] .

     Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

 

Titolo II

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

 

          Art. 15. Onorari e diritti dovuti ai Procuratori

     Ai Procuratori, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti, per le prestazioni giudiziali in materia civile ed equiparate, gli onorari ed i diritti stabiliti dalla presente legge e dalla tabella B ad essa allegata.

 

          Art. 16. Onere del pagamento

     Gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti dal cliente al Procuratore anche quando non sono stati posti dal giudice a carico del soccombente.

 

          Art. 17. Misura degli onorari quando non vi è avvocato in causa o l'onorario di avvocato è escluso

     Quando non vi è avvocato in causa, o quando l'onorario di avvocato non viene posto dal giudice a carico del soccombente a norma dell'art. 449 del codice di procedura civile, gli onorari ed i diritti sono raddoppiati relativamente alle prestazioni di cui ai numeri 1, 2, 9, 19 e 29 della tabella B.

 

          Art. 18. Misura degli onorari per il Procuratore-avvocato

     Quando il Procuratore esercita nella causa anche le funzioni di avvocato gli sono dovuti, oltre gli onorari di avvocato, gli onorari ed i diritti di cui alla tabella B tranne quelli di cui ai numeri 1, 9, 15 e 19.

 

          Art. 19. Aumento degli onorari secondo il valore della causa

     Gli onorari ed i diritti determinati dalla tabella B si riferiscono a cause di valore non superiore alle lire 150.000 [5] .

     Essi sono aumentati di un terzo quando il valore della causa supera le L. 150.000;

     del doppio quando supera le L. 500.000;

     del triplo quando supera 1.000.000 di lire;

     del quadruplo quando supera 2.000.000 di lire [6] .

     Il valore delle cause si determina a norma dell'art. 9, anche per le cause di valore indeterminabile le quali si considerano di valore eccedente le lire 500.000 ma non i 5.000.000 di lire [7] .

     Nei procedimenti esecutivi si ha riguardo al credito della parte nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti o alla somma da distribuire se essa è minore.

 

          Art. 20. Riduzione degli onorari e dei diritti per le cause in materia corporativa [8]

     Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 20.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le L. 20.000 e le L. 100.000 gli onorari sono ridotti alla metà.

 

          Art. 21. Onorari e diritti dovuti ai non iscritti nell'albo dei Procuratori o nel registro dei praticanti

     Gli onorari ed i diritti sono ridotti di un terzo per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei Procuratori o nel registro dei praticanti Procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio davanti ai Pretori ed ai giudici conciliatori.

 

          Art. 22. Vacazioni

     Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di L. 150. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera [9] .

     Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

     Gli atti ed i verbali, in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi. In difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

 

          Art. 23. Trasferte

     Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione fino ad un massimo di quattro vacazioni, il rimborso della spesa di viaggio ed una indennità, per ogni giornata o frazione di giornata, di L. 1200 quando la trasferta ha luogo entro il circondario e di L. 2000 negli altri casi [10] .

     Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi, è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

 

Titolo III

NORME COMUNI

 

          Art. 24. Inderogabilità convenzionali degli onorari e dei diritti

     Gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei Procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili.

     Ogni convenzione contraria è nulla.

 

          Art. 25. Applicazione analogica

     Quando gli onorari e i diritti non possono essere determinati in virtù di una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle tabelle allegate che regolano casi simili o materie analoghe.

 

          Art. 26. Efficacia vincolante del parere del Consiglio dell'ordine [11]

     L'accordo con il quale l'avvocato o il Procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del Consiglio dell'ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al Consiglio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.

 

          Art. 27. Presentazione obbligatoria della parcella [12]

     Dopo la decisione della causa o l'estinzione del mandato il cliente può fare istanza, anche con lettera raccomandata, al Consiglio dell'ordine forense preposto alla tenuta dell'albo nel quale l'avvocato o il Procuratore è iscritto, affinché inviti il professionista a presentare, a mezzo del Consiglio stesso, la parcella delle spese e degli onorari per le sue prestazioni giudiziali.

     Il Consiglio assegna all'avvocato o al Procuratore un termine, non superiore ad un mese, che può essere prorogato, una sola volta, fino a quattro mesi.

     Qualora l'avvocato o il Procuratore non ottemperi all'invito, il Consiglio rilascia al cliente certificato attestante la mancata presentazione della parcella.

     Le spese di procedura per la liquidazione giudiziale delle spese, degli onorari e dei diritti sono a carico dell'avvocato o del Procuratore che non ha ottemperato all'invito, salvo che l'omissione sia giustificata da impossibilità derivante da causa non imputabile al professionista.

 

          Art. 28. [13]

     Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

 

          Art. 29. Procedimento di liquidazione [14]

     [Il Presidente del Tribunale o della Corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in Camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile.

     Il decreto è notificato a cura della parte istante.

     Non è obbligatorio il Ministero di difensore.

     Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

     Si applica per le spese l'art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile.

     Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al Pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'art. 28.]

 

          Art. 30. Non impugnabilità dell'ordinanza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo [15]

     [L'opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati e Procuratori per prestazioni giudiziali è decisa dal Tribunale o dalla Corte di appello in Camera di consiglio oppure dal conciliatore o dal Pretore, con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese.

     Il procedimento è regolato dall'articolo precedente.]

 

          Art. 31. Attuazione

     La presente legge e le tabelle ad essa allegate hanno vigore a datare dal giorno 21 aprile 1942.

 

 

ALLEGATI

(Omissis) [16]


[1]  Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[8]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[11]  Articolo così modificato dall'art. 9 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[12]  Articolo così modificato dall'art. 9 della L. 19 dicembre 1949, n. 957.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[14] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[15] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[16]  Tabelle modificate dal D.Lgs.Lgt. 2 luglio 1944, n. 276; dal D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 170, e sostituite dalle tabelle allegate alla L. 19 dicembre 1949, n. 957. Vedi ora il D.M. 8 aprile 2004, n. 127.