§ 59.4.10 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215.
Norme concernenti gli esami di procuratore legale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:07/09/1944
Numero:215


Sommario
Art. 1.      E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero di posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli [...]
Art. 2.      L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale
Art. 3.      I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per [...]
Art. 4.      L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore [...]
Art. 5.      In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 59.4.10 - D.Lgs.Lgt. 7 settembre 1944, n. 215.

Norme concernenti gli esami di procuratore legale.

(G.U. 28 settembre 1944, n. 61).

 

 

     Art. 1.

     E' temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero di posti da conferire annualmente per iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.

 

          Art. 2.

     L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

     Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per procedura penale.

     La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

 

          Art. 3.

     I praticanti che, anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto, abbiano presentato domanda di ammissione all'esame per la professione di procuratore e che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si siano trovati nella impossibilità di sostenere, in tutto o in parte, le prove, non sono tenuti, qualora chiedano di partecipare ad altra sessione, a rinnovare il pagamento della tassa prescritta.

 

          Art. 4.

     L'idoneità conseguita nei concorsi ai posti di procuratore svoltisi nel 1939 ovvero nei territori che sono stati liberati dal nemico anteriormente all'entrata in vigore di questo decreto costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.

 

          Art. 5.

     In quanto non sia diversamente stabilito da questo decreto continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; della legge 23 marzo 1940, n. 254; della legge 29 aprile 1943, n. 419; del regio decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, e del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, sull'Ordinamento forense.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.