Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.2 ex combattenti |
Data: | 29/04/1943 |
Numero: | 419 |
Sommario |
Art. unico. I benefici preveduti dalle leggi e dai regolamenti professionali a favore degli ex-combattenti, sono estesi ai praticanti ed ai professionisti che le autorità militari a [...] |
§ 52.2.2 – L. 29 aprile 1943, n. 419. [1]
Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti ex combattenti della guerra 1940-1945.
(G.U. 8 giugno 1943, n. 132).
I benefici preveduti dalle leggi e dai regolamenti professionali a favore degli ex-combattenti, sono estesi ai praticanti ed ai professionisti che le autorità militari a ciò autorizzate attestino avere partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.
[1] Abrogata dall'art. 24 del