§ 58.15.4 - Legge 8 novembre 1977, n. 847.
Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.15 sindacati e libertà sindacali
Data:08/11/1977
Numero:847


Sommario
Art. 1.      Nelle controversie previste dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice del [...]


§ 58.15.4 - Legge 8 novembre 1977, n. 847.

Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

(G.U. 28 novembre 1977, n. 324).

 

     Art. 1.

     Nelle controversie previste dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

     "L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo".

 

          Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

     "Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile".

 

          Art. 4.

     I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.

     L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista nel terzo comma dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533.