Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 29/11/1977 |
Numero: | 864 |
Sommario |
Art. unico. Il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: |
§ 58.14.G - Legge 29 novembre 1977, n. 864.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1977, n 706, concernente modifiche alla legge 1 giugno 1977, n. 285.
(G.U. 2 dicembre 1977, n. 329)
Il
L'art. 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1.
I giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4 della
A tal fine detti datori di lavoro hanno facoltà di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro è stipulato per iscritto ed è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta".
Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:
"Art. 1 bis.
Il secondo comma dell'art. 10 della
“Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente art. 9, il saldo della somma a credito è effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile.
Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile"".