§ 58.8.95 - D.M. 28 aprile 2006, n. 226.
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:28/04/2006
Numero:226


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'articolo 5 del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato
Art. 2.      1. L'articolo 14 del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato


§ 58.8.95 - D.M. 28 aprile 2006, n. 226.

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito» approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.

(G.U. 10 luglio 2006, n. 158)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

     Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

     Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

     Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

     Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

     Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

     Visto il Contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;

     Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;

     Visto il Contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito», depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 maggio 2005;

     Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perchè il nuovo accordo del 5 maggio 2005 non modifica le misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione già individuate nell'accordo del 28 febbraio 1998, per il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite, ma si limita a prorogare il solo termine finale di scadenza del fondo;

     Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 novembre 2005;

     Udito il parere definitivo reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 febbraio 2006;

     Acquisito il parere della XI Commissione lavoro della Camera dei deputati e rilevato che la 11ª Commissione lavoro del Senato non ha manifestato il proprio avviso nel termine dei venti giorni (scadenza: 28 marzo 2006) previsti dal Regolamento del Senato per l'espressione dei pareri su atti del Governo;

     Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 29 marzo 2006;

 

Adotta

il seguente regolamento

concernente modifiche al regolamento di cui alle premesse:

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:

     «2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.».

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 14 del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato:

     «Art. 14. - Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.».