Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.8 integrazione salariale |
Data: | 28/04/2006 |
Numero: | 226 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 5 del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato |
Art. 2. 1. L'articolo 14 del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, è così modificato |
§ 58.8.95 - D.M. 28 aprile 2006, n. 226.
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito» approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.
(G.U. 10 luglio 2006, n. 158)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la
Visto l'articolo 3 della
Visto l'articolo 2, comma 28, della
Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 447, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
Visto l'articolo 59, comma 3, della
Visto il Contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito»;
Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito;
Visto il Contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito», depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26 maggio 2005;
Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perchè il nuovo accordo del 5 maggio 2005 non modifica le misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione già individuate nell'accordo del 28 febbraio 1998, per il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite, ma si limita a prorogare il solo termine finale di scadenza del fondo;
Udito il parere interlocutorio reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 novembre 2005;
Udito il parere definitivo reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
Acquisito il parere della XI Commissione lavoro della Camera dei deputati e rilevato che la 11ª Commissione lavoro del Senato non ha manifestato il proprio avviso nel termine dei venti giorni (scadenza: 28 marzo 2006) previsti dal Regolamento del Senato per l'espressione dei pareri su atti del Governo;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 29 marzo 2006;
Adotta
il seguente regolamento
concernente modifiche al regolamento di cui alle premesse:
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del
«2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi nell'ambito del periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente
1. L'articolo 14 del
«Art. 14. - Il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", disciplinato dal presente regolamento, scade alla data del 30 giugno 2020 ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.».