§ 58.7.9 – D.L. 9 dicembre 1975, n. 604.
Ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.7 formazione professionale
Data:09/12/1975
Numero:604


Sommario
Art. 1.      Nella città di Napoli e provincia possono essere istituiti corsi di formazione professionale per lo svolgimento di programmi di attività addestrative di carattere [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, stabilito in lire 1.500 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 58.7.9 – D.L. 9 dicembre 1975, n. 604. [1]

Ulteriori interventi straordinari a favore delle popolazioni della città di Napoli e provincia interessate alla crisi economica conseguente all'infezione colerica dell'agosto e settembre 1973.

(G.U. 10 dicembre 1975, n. 325).

 

     Art. 1.

     Nella città di Napoli e provincia possono essere istituiti corsi di formazione professionale per lo svolgimento di programmi di attività addestrative di carattere straordinario promossi ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

     Al finanziamento occorrente per gli adempimenti di cui al precedente comma, lo Stato concorre con un contributo straordinario di lire 1.500 milioni che è assegnato al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ad incremento della quota statale. Detta somma sarà iscritta sul capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1975.

     Agli allievi che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al precedente primo comma è corrisposta un'indennità giornaliera di frequenza nella misura di L. 3000.

     Detti corsi sono orientati a consentire agli inoccupati l'inserimento nei settori terziario, ospedaliero, dell'edilizia e dell'industria manufatturiera.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento, stabilito in lire 1.500 milioni per l'anno 1975, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 5 febbraio 1976, n. 10.